Speciale elezioni amministrative: il Consiglio di Stato sulla sostituzione del candidato Sindaco.
(Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 2474/17; depositata il 25 maggio)
Sostituzione del candidato sindaco. Depennato il nome stampato ed inserito, a mano, il nome nuovo: le plurime cancellazioni e correzioni aventi ad oggetto il nome del candidato Sindaco e la sezione dei candidati al Consiglio generano un'incertezza insanabile nelle dichiarazioni. Nel procedimento di ammissione alle elezioni, caratterizzato da un particolare rigore formale a garanzia della certezza della competizione e della par condicio dei concorrenti, e in particolare nella fase di autentica delle firme di presentazione delle liste, le dichiarazioni postume dei sottoscrittori, ancorché valutabili dal giudice, non sono sufficienti a sanare gravi incongruenze della documentazione esaminata dalla Commissione elettorale, che costituisce ciò che “direttamente” (assai più degli enunciati dichiarativi) manifesta la realtà fattuale. Legittimo, pertanto, l'operato della Commissione elettorale la quale aveva ritenuto che sui moduli sottoscritti dai presentatori non vi era certezza che essi sapessero quale era il candidato sindaco (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 2474/17 del 25 maggio).
Ecco la sentenza:-
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25 maggio 2017, n. 2474
Presidente Balucani – Estensore Bellomo
Fatto
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria del Piemonte E. U., delegato della lista “Frassineto Rinasce”, domandava l'annullamento del verbale n. 14 del 14 maggio 2017 della Commissione Elettorale di Casale Monferrato, con il quale è stata ricusata la candidatura a Sindaco di Frassineto Po di F. T. nonché della lista “Frassineto si nasce” per le elezioni relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Frassineto Po e all'elezione diretta del Sindaco, che avrà luogo il giorno 11 giugno 2017.
A fondamento del ricorso deduceva l'erroneità della decisione della Commissione, essendo chiara la volontà dei sottoscrittori.
Con sentenza n. 3778/2017 il TAR rigettava il ricorso.
2. La sentenza è stata appellata da E. U., che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Si sono costituiti per resistere all'appello del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza speciale elettorale del 25 maggio 2017.
Diritto
1. Il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione:
«Per quanto concerne le dichiarazioni di presentazione della candidatura del sindaco e dei consiglieri comunali della lista in questione, costituita da n° 1 atto principale e da n° 26 atti separati, sottoscritti da altrettanti elettori nel periodo dall'8 all'11 maggio 2017, le cui sottoscrizioni sono state tutte autenticate (…) dalla Sig.ra M. F., funzionario incaricato dipendente del Comune di Frassineto Po (AL), la Commissione, dopo aver preso atto che gli stessi hanno regolare certificato di iscrizione nelle liste elettorali, rileva quanto segue.
Gli atti separati nn° 2, 5, 11, 15, 17, 18, 19, 21 e 25, per un totale di 9 atti, le cui sottoscrizioni sono state autenticate tutte in data 8.5.2017, presentano le seguenti correzioni: indicazione nella prima pagina, quale candidato Sindaco, con caratteri stampati, della Sig.ra B. A., nata ad Alessandria il 10.11.1983. Il nominativo in questione risulta contornato con un riquadro accanto al quale è presente l'indicazione 1/1. Accanto a detta indicazione, a penna, risulta apposta, a mano, la scritta “del Sig. T. F. nato a Frassineto Po il 07/06/1975”; indicazione nella prima pagina, nell'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale, tra le righe nn° 2 e 3, senza numero, del Sig. T. F., nato a Frassineto Po il 7.6.1975. Il nominativo in questione risulta contornato con un riquadro accanto al quale è presente l'indicazione 2/2; indicazione nella seconda pagina, prima del riquadro nel quale devono essere indicati a dati anagrafici del sottoscrittore della lista e lo spazio per la firma, della scritta effettuata a mano: “1/1 - delle dodici parole da "della" a "1983" 2/2 - delle sette parole da "F." a "1975" si approvano le due modifiche con diciannove parole cancellate". Tutte le correzioni in questione risultano chiaramente ed evidentemente apposte dalla medesima persona, in quanto effettuate con la stessa grafia.
Gli atti separati nn° 1, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 16 e 26, per un totale di 9 atti, le cui sottoscrizioni sono state autenticate tutte in data 9.5.2017, presentano le stesse correzioni sopra indicate, che ad ogni modo di seguito si riportano (…). Anche queste correzioni risultano chiaramente ed evidentemente apposte dalla medesima persona di cui al punto n° 1, in quanto effettuate con la stessa grafia.
(…) Gli atti separati nn° 9, 10, 20 e 23, per un totale di 4 atti, le cui sottoscrizioni sono state autenticate tutte in data 10.5.2017, presentano le stesse correzioni già in precedenza indicate, e che di seguito ancora una volta si trascrivono: (…). Pure tali correzioni risultano chiaramente ed evidentemente apposte dalla medesima persona di cui ai punti nn° 1 e 2, in quanto effettuate con la stessa grafia.
Anche l'atto separato n° 4, la cui sottoscrizione è stata autenticata in data 11.5.2017, presenta le stesse correzioni, ed anche esse sono in tutta evidenza state apposte dalla medesima persona di cui ai punti nn° 1, 2 e 3, in quanto effettuate con la stessa grafia.
Allo scopo di verificare se le correzioni in questione fossero già presenti al momento dell'autentica delle firme dei vari sottoscrittori, la Commissione ha ritenuto di sentire direttamente e personalmente il funzionario autore delle suddette autentiche, la quale ha dichiarato di non ricordare se le correzioni in questione fossero già presenti al momento dell'autentica delle sottoscrizioni da lei effettuate in calce agli separati sopra indicati.
La Commissione rileva altresì che la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco del Sig. T. F. (…), momento logicamente precedente a quello della presentazione della candidatura medesima, è stata effettuata dopo che 18 sottoscrittori avevano già presentato la sua candidatura.
In senso più generale, la commissione prende atto che non è in alcun modo possibile risalire all'identità della persona che ha effettuato tutte le correzioni sopra riportate, atteso che le stesse non presentano alcuna sigla, né sottoscrizione, né qualsivoglia altro elemento utile ad individuarne l'autore».
Il TAR ha ritenuto che le plurime cancellazioni e correzioni aventi ad oggetto il nome del candidato Sindaco e la sezione dei candidati al Consiglio avevano generato un'incertezza insanabile nelle dichiarazioni. Quindi, in applicazione del principio secondo cui la ratio della normativa che prescrive l'autentica delle firme di presentazione delle liste è innanzitutto quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5011/2005), ha respinto il ricorso, senza attribuire rilievo decisivo alla data della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di F. T., considerato solo un ulteriore indizio dell'incertezza del contenuto delle dichiarazioni di presentazione.
Appella l'interessato, rilevando che il Tar ha omesso di considerare la seguente produzione documentale:
“Dichiarazione
I sottoscritti, nella loro qualità di presentatori = sottoscrittori della lista contrassegnata da “Cerchio contenente nell'emisfero superiore sfumature di colore celeste e arancione rappresentante un sole nascente dal cui interno si irradia una luce più vivida e nell'emisfero inferiore vi è la scritta in colore bianco “Frassineto rinasce “su sfondo blu” presentata per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Frassineto Po in data 14/5/2017 presso la Segreteria Comunale di Frassineto Po
Dichiarano
che i moduli utilizzati per l'autentica della firma da parte del Funzionario incaricato dal Comune di Frassineto Po risultavano corretti quanto alla candidatura a Sindaco di uno dei candidati consigliere comunale e quindi portavano come candidati
alla carica di sindaco
T. F. nato a Frassineto Po il 07/06/1975
Candidati Consiglieri
1) F. G.L. nato a Casale Monf. il 22/05/1976
P. M. nato a Frassineto Po il 31/05/1962
C. R. nato a Casale Monf. il 24/03/1970
B. P. nato a Chivasso il 22/12/1963
C. A. nato a Vercelli il 06/06/1977
B. A. nata a Alessandria il 10/11/1983
R. S. nato a Avellino il 21/02/1962
D. M.L. nata a Casale Monf. il 06/04/1970
In fede
Frassineto Po 17/5/2017”.
Il documento, firmato da 23 persone ed accompagnato dalle carte di identità dei sottoscrittori, presenterebbe le caratteristiche ed i requisiti di un atto di autocertificazione.
Avendo in materia giurisdizione di merito, il giudice amministrativo avrebbe potuto e dovuto esaminare direttamente la realtà fattuale, valutando sulla base della predetta dichiarazione se una correzione la cui esistenza è risultata essere nota ai sottoscrittori al momento della loro firma di presentazione, fosse idonea o meno a garantire la conoscenza delle candidature da parte dei presentatori.
2. L'appello è infondato.
Nel procedimento di ammissione alle elezioni, caratterizzato da un particolare rigore formale a garanzia della certezza della competizione e della par condicio dei concorrenti, e in particolare nella fase di autentica delle firme di presentazione delle liste, le dichiarazioni postume dei sottoscrittori, ancorché valutabili dal giudice, non sono sufficienti a sanare gravi incongruenze della documentazione esaminata dalla Commissione elettorale, che costituisce ciò che “direttamente” (assai più degli enunciati dichiarativi) manifesta la realtà fattuale.
I rilievi formulati dalla Commissione sui moduli sottoscritti dai presentatori dimostrano che non vi è certezza che essi sapessero quale era il candidato sindaco.
Si può ipotizzare, per spiegare il fenomeno, che vi sia stato un cambio dell'iniziale candidato sindaco, sicché i presentatori della lista hanno sottoscritto moduli in cui figurava un candidato sindaco poi modificato (il nome originario è stato interlineato), ma ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che le modalità delle sottoscrizioni non lasciano certezza circa la persona che i presentatori intendessero candidare a sindaco.
In tal senso il principio espresso da Cons. St., sez. V, 23 settembre 2005, n. 5011, ancorché riferito a un caso non esattamente coincidente, è stato correttamente richiamato.
5. L'appello è respinto.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
04-06-2017 15:24
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