Ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco ex art. 54 Tuel.
E' illegittima l'adozione di un' ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 TUEL, con la quale il sindaco di un Comune diffida un residente ad occupare la porzione di suolo prospiciente la sua abitazione.
Principio
L'adozione di un' ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL con cui il sindaco di un Comune ha diffidato un residente ad occupare la porzione di suolo prospiciente la sua abitazione, deve essere dichiarata illegittima, in quanto difettano i presupposti che legittimano tale provvedimento, quali la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, nonché la provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti.
N. 00535/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2016, proposto da:
Eros Beraldo, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Burlando e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;
contro
Comune di Strambino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio D'Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cibrario, 12;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Strambino 20.5.2016, cron. n. 255/16 notificata in data 21.5.2016 con cui il signor Eros Beraldo è stato diffidato dall'occupare la porzione di suolo prospiciente la sua abitazione, sito in Strambino, Via Santa Maria n. 22;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Strambino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con atto datato 20/5/2016 n. 255/16 il Sindaco del Comune di Strambino:
- premesso che il sig. Eros Beraldo, residente in quel Comune in via Santa Maria n. 22, “ha delimitato senza autorizzazione una parte di strada ad uso pubblico prospiciente la sua abitazione”;
- ribadito che trattasi di strada privata ad uso pubblico, facendo riferimento anche alla sentenza del Giudice di Pace di Strambino n. 346/2011 del 19/5/2011 e alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 5249 dell'1/7/2014;
- richiamato l'art. 54 del TUEL, in base al quale “è dovere del Sindaco garantire la pubblica incolumità di tutti cittadini”;
ha diffidato il sig. Eros Beraldo “dal compiere azioni volte all'occupazione arbitraria ed univoca della porzione di suolo di cui sopra mediante posa di qualsivoglia manufatto”; informando il predetto che, in caso di inosservanza della diffida, “a partire dal 26/5/2016 si provvederà regolarmente alla rimozione coatta senza ulteriore preavviso con sequestro dei manufatti e addebito delle spese sostenute, nonché con segnalazione alla competente AG”.
2) Contro tale atto di diffida l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe sostenendo, in sintesi:
- che non sussistono i presupposti (concretezza e attualità del pericolo; eccezionalità, imprevedibilità e contingenza delle circostanze da fronteggiare; temporaneità della misura adottata; residualità del potere rispetto ai mezzi ordinari previsti dall'ordinamento) per esercitare i poteri di cui all'art. 54 del TUEL “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
- che lo strumento ordinario e idoneo apprestato dall'ordinamento per intervenire nella situazione di cui si tratta è quello di cui all'art. 20 comma 5 del Codice della strada, che per le violazioni delle norme in materia di “Occupazione della sede stradale” prevede “la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese”;
- che in ogni caso il provvedimento impugnato è viziato da travisamento dei fatti, posto che l'area in contestazione è adibita a parcheggio privato, su cui non grava alcun uso pubblico.
3) Per resistere in giudizio si è costituito il Comune di Strambino, che ha eccepito la mancanza di concreta lesività dell'atto di diffida impugnato e ha chiesto comunque la reiezione del ricorso perché infondato.
4) Nella camera di consiglio del 15 settembre 2016 questo Tribunale, con l'ordinanza n. 346, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
5) Le parti hanno depositato ulteriori scritti in vista dell'udienza del 12 aprile 2017, in cui la causa è passata in decisione.
6) Va innanzitutto delimitata la materia del contendere, che riguarda non la qualificazione della strada (via Santa Maria) in cui risiede il ricorrente e che è oggetto del provvedimento impugnato, bensì la legittimità di quest'ultimo atto, dichiaratamente adottato dal Sindaco di Strambino in applicazione dell'art. 54 del TUEL, a fini di tutela della pubblica incolumità.
In proposito va confermato l'orientamento già espresso in sede cautelare, pur nella consapevolezza della particolare natura dell'atto in questione, evidenziata anche dalle difese dell'Amministrazione resistente. Si tratta infatti di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente che non impone al destinatario un facere, ma gli intima piuttosto di astenersi da una determinata condotta. Il contenuto di diffida dell'atto impugnato ha indotto la difesa del Comune ad affermarne la non concreta lesività; ma è proprio da questa natura, intrinsecamente equivoca, che emerge l'illegittimità del provvedimento e la sua non corrispondenza con il parametro normativo a cui si richiama.
Premesso che il contenuto dell'atto va ritenuto immediatamente pregiudizievole per il destinatario, in quanto gli impone vincoli di condotta, minacciando sanzioni in caso di inosservanza, non sono ravvisabili, nel caso in esame, i presupposti che legittimano l'esercizio dei poteri di cui al citato art. 54 del TUEL.
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, ribadita da ultimo nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774, i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente “sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369). … il potere di ordinanza di cui si discute presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499)”.
Nel caso in esame i presupposti in questione mancano o, quantomeno, non sono adeguatamente illustrati; l'unico riferimento ad essi si rinviene nel “considerato” in cui si legge di “pregiudizio nei confronti della pubblica incolumità e… grave intralcio alla circolazione, come da eventi occorsi in data 16/05/2016 che hanno richiesto l'intervento della forza pubblica al fine di rimuovere gli impedimenti al transito presenti (vedi Disposizione del Sindaco, prot. 244 del 12/5/2016)”. A sua volta, quest'ultimo provvedimento richiama la circostanza che il 16/5/2016 era necessario “poter fruire di tutta la pubblica via attualmente interrotta al fine di eseguire opere edili presso abitazione privata”.
Nella memoria, corredata da documentazione, depositata il 16/3/2017 (tardivamente rispetto ai termini stabiliti dall'art. 73 comma 1 c.p.a.,) la difesa dell'Amministrazione resistente cerca di legittimare il provvedimento impugnato evidenziandone la finalità di tutelare “il pacifico godimento del contesto urbano”; e a tale scopo enfatizza la gravità delle condotte addebitate al ricorrente e la necessità di intervenire per fronteggiare una situazione imprevedibile ed eccezionale, non gestibile con mezzi ordinari, evidenziata dalle lamentele dei cittadini e dall'esigenza di assicurare il sicuro transito di mezzi pesanti e maestranze per eseguire i lavori programmati il 16/5/2016 (a dimostrazione anche della natura temporanea della diffida).
Tale ricostruzione non appare convincente. Il provvedimento impugnato è costruito in modo da evidenziare, per un verso, la situazione ormai annosa di contrapposizione tra il ricorrente e il Comune e, per l'altro, l'obbligo per il Sindaco di intervenire a tutela della pubblica incolumità dei cittadini. Dunque, da un lato, ciò che emerge dalla motivazione dell'atto contraddice la tesi della eccezionalità e imprevedibilità della situazione, dall'altro non emergono né l'affermato profilo di temporaneità della diffida, né la necessità di adottare un provvedimento extra ordinem per affrontare una vicenda assai risalente nel tempo, altrimenti gestibile con l'ordinario rimedio previsto dall'art. 20 comma 5 del Codice della strada.
7) In relazione a quanto sopra risultano fondate le censure formulate nel ricorso, che dunque merita accoglimento; il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Strambino al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Paola Malanetto, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Testori
IL SEGRETARIO
24-06-2017 10:13
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