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Sentenza

Omessa indicazione del valore stimato dell'affidamento...
Omessa indicazione del valore stimato dell'affidamento
L'operatore cui risulti impossibile formulare un'offerta a seguito dell'omessa indicazione del valore stimato del servizio/lavoro oggetto di gara da parte della stazione appaltante, deve impugnare in via immediata e diretta il bando di gara.

Principio

In tema di concessioni, l' operatore cui risulti impossibile formulare un'offerta  a seguito dell'omessa indicazione del valore stimato del servizio/lavoro oggetto di gara da parte della stazione appaltante, in violazione dell'art. 167, d.lgs. n. 50/2016 e dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, pubblicità, imparzialità, trasparenza, cui è retta la materia dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 30 del cit. d.lgs., deve impugnare in via immediata e diretta il bando di gara, in difetto il precedente aggiudicatario, essendo nella disponibilità dei dati economici necessari a formulare l'offerta, potrà impugnare il provvedimento di aggiudicazione finale della procedura e le offerte economicamente non sostenibili presentate dagli altri concorrenti.

T.A.R. Toscana, Sez. II, 24 aprile 2017, n. 593
Pubblicato il 24/04/2017

N. 00593/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00158/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2017, proposto da:
Cda Vending s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Magistrale Giovanni Pascoli - Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti di

Supermatic s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Marrone, Dario Rigacci, con domicilio eletto presso lo studio Ivan Marrone in Firenze, via de' Rondinelli, 2;

per l'annullamento

dell'aggiudicazione definitiva comunicata con Prot. 8320/4.1.p del 27/12/2016, relativa alla gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di fornitura bevande calde, fredde mediante distributori automatici per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - Codice identificativo gara (CIG Z510A3479B), nonché di tutti gli atti ad essa connessi presupposti ancorchè incogniti ed in particolare dei verbali di gara, dei provvedimenti anche impliciti di diniego sulla richiesta di annullamento in autotutela, dei provvedimenti - ad oggi incogniti - con cui sarebbe stata valutata la situazione di controllo societario sia dalla vecchia che soprattutto dalla nuova Commissione, della lettera di invito e complessiva lex specialis della gara in oggetto, nonché dell'eventuale concessione e/o contratto stipulato ancorché incognito ed infine con espressa riserva di avanzare ulteriori censure a seguito di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Istituto Magistrale Giovanni Pascoli - Firenze e di Supermatic Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente partecipava alla procedura di gara indetta dal Liceo Statale “Giovanni Pascoli” di Firenze ed avente ad oggetto la gestione di un servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde.

Con provvedimento 24 marzo 2016 prot. 1118/4.1.p. era disposta la revoca della procedura in sede di autotutela; con il successivo provvedimento 2 aprile 2016 prot. 1218/4.1.p. il Dirigente scolastico del Liceo Statale “Giovanni Pascoli” di Firenze disponeva però la revoca del proprio precedente provvedimento di autotutela e di conseguenza, l'intera procedura era aggiudicata alla Supermatic s.p.a., con il provvedimento 15 aprile 2016 prot. 1438/4.1.p. del Dirigente scolastico.

Tutti gli atti di gara erano impugnati dalla ricorrente, con il ricorso R.G. n. 617/2016 e con successivi motivi aggiunti al ricorso; con la sentenza in forma abbreviata 24 giugno 2016, n. 1060, la Sezione rilevava come la nomina della Commissione giudicatrice fosse avvenuta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed accoglieva i soli motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 617/2016, annullando gli atti impugnati .

Il Liceo Statale “Giovanni Pascoli” di Firenze rinnovava le operazioni di gara e la procedura era nuovamente aggiudicata, con determinazione 27 dicembre 2016 prot. n. 8320/4.1.P del Dirigente scolastico, alla Supermatic s.p.a.; la ricorrente era inserita al terzo posto della relativa graduatoria, dietro alla Gedac s.r.l.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente che formulava altresì richiesta di risarcimento danni in forma specifica (mediante aggiudicazione della procedura o per equivalente); a base del ricorso erano poste censure di: 1) violazione del bando di gara, violazione art. 39 lett. m-quater del d.lgs. 163 del 2006, oggi art. 80 d.lgs. 50 del 2016, violazione delle regole che impongono l'esclusione in caso di dichiarazioni false e/o reticenti, violazione dei canoni di imparzialità e buona amministrazione, perplessità sull'operato della Commissione; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.lgs. 163/2006 (oggi artt. 97 e 164 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), mancata verifica dell'anomalia delle offerte delle prime due classificate, eccesso di potere per macroscopiche illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione; 3) violazione e/o falsa applicazione sotto ulteriore profilo art. 167 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, violazione principi di imparzialità, trasparenza e libera concorrenza; 4) violazione del capitolato d'oneri, violazione delle regole che presidiano l'attività di effettiva valutazione da parte della Commissione anche in relazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione delle regole di buona amministrazione.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e la controinteressata Supermatic s.p.a., controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso sotto vari profili.

Con ordinanza 16 febbraio 2017, n. 92, la Sezione rigettava la domanda cautelare presentata con il ricorso.

In via preliminare, deve rilevarsi, per quello che riguarda il rito applicabile alla presente controversia, come debba trovare applicazione il rito ordinario di cui all'art. 120 c.p.a. e non il rito “speciale” previsto dal comma 2-bis della stessa disposizione (introdotto dall'art. 204, 1° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Con la sentenza 14 febbraio 2017 n. 239, la Sezione ha, infatti, già rilevato come,  (T.A.R. Toscana, sez. II, 14 febbraio 2017 n. 239).

Anche nel caso che ci occupa è del tutto mancata l'emanazione (e la pubblicazione) del provvedimento recante l'individuazione degli ammessi e degli esclusi dalla procedura previsto dall'art. 29, 1° comma, ult. periodo del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, pertanto, a parte ricorrente non è stata consentita altra scelta che proporre, con il ricorso relativo all'aggiudicazione della procedura, anche le questioni relative all'illegittima ammissione delle controinteressate.

Del resto, del tutto irrilevante appare il fatto che la ricorrente abbia già avuto cognizione dei soggetti partecipanti alla procedura nella precedente fase giurisdizionale conclusa dalla sentenza in forma abbreviata 24 giugno 2016, n. 1060 della Sezione; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di un procedimento che si è svolto sotto il vigore della precedente normativa (il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed in cui la cognizione (ritualmente acquisita) dei partecipanti alla procedura non importava gli oneri di immediata impugnazione oggi derivanti dal combinato disposto degli artt. 29, 1° comma, ult. periodo del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 120, comma 2-bis c.p.a. sopra richiamati.

Nel merito, le censure proposte con il ricorso sono poi da considerarsi, in parte, inammissibili, in parte irricevibili per tardività ed in parte infondate nel merito.

A questo proposito, appare grosso modo sufficiente il richiamo di quanto già rilevato in sede cautelare (T.A.R. sez. II, ord. 16 febbraio 2017, n. 92), non avendo parte ricorrente formulato osservazioni idonee a modificare dette conclusioni.

In particolare, per quello che riguarda il primo motivo di ricorso, appare del tutto sufficiente rilevare come la problematica relativa alla presunta “integrazione” delle dichiarazioni relative al collegamento societario delle due società meglio graduate in graduatoria sia già stata affrontata dalla Sezione con la precedente sentenza in forma abbreviata 24 giugno 2016, n. 1060 che ha già concluso per l'irrilevanza della circostanza, alla luce della seguente considerazione:
Avv. Antonino Sugamele

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