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Sentenza

No agli impianti pubblicitari visibili dalle autostrade e dai relativi raccordi....
No agli impianti pubblicitari visibili dalle autostrade e dai relativi raccordi.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6 luglio – 28 agosto 2017, n. 4091
Presidente Severini – Estensore Prosperi

Fatto e diritto

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, The Life Belt s.r.l. impugnava il diniego di collocazione di quattro teli pubblicitari monofacciali da posizionare in aderenza ad un ponteggio da installarsi su un edificio sito in Milano, via Gallarate, 131.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
- erroneità dell'affermazione sulla visibilità dell'impianto;
- erroneità del richiamo all'art. 23, comma 7, del Codice della strada;
- disparità di trattamento con riferimento alla differente valutazione operata dal Comune di Milano rispetto ad altre autorizzazioni rilasciate.
Si costituiva l'amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso.
Successivamente la ricorrente proponeva motivi aggiunti, impugnando anche il diniego che il Comune aveva opposto ad una sua proposta transattiva, o istanza di riesame del primo provvedimento negativo, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di soli due teli pubblicitari.
Anche tale diniego veniva considerato illegittimo dalla ricorrente, che chiedeva contestualmente il risarcimento dei danni subiti in quanto il Comune di Milano avrebbe compiuto differenti valutazioni rispetto ad altro impianto con le stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali e lo stesso contesto di posizionamento.
Con la sentenza n. 946 del 18 maggio 2016 il Tribunale amministrativo rilevava l'esistenza di due dinieghi espressi impugnati nel medesimo giudizio con riferimento al posizionamento di due differenti impianti pubblicitari sullo stesso immobile.
Relativamente al primo diniego – l'esposizione di quattro teli pubblicitari monofacciali in aderenza al ponteggio sull'edificio sito in via Gallarate n. 131, riteneva l'infondatezza di tutte le censure avanzate dalla ricorrente.
Dalla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione e depositata in causa emergeva che l'impianto pubblicitario da installare sarebbe stato ben visibile dal Cavalcavia del Ghisallo, naturale percorso di accesso all'Autostrada dei Laghi che prosegue in un raccordo autostradale da considerarsi strada extraurbana: circostanza di fatto già accertata con valore di giudicato, tra le stesse parti, nell'ambito del ricorso n. 28/2009 deciso con sentenza n. 1387/2009 dallo stesso Tribunale amministrativo, poiché non superava il divieto di cui all'art. 23, comma 7 del Codice della strada di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
Altrettanto infondate erano ritenute le censure di asserita disparità di trattamento rispetto ad altri impianti collocati nello stesso tratto stradale: tali impianti risultavano autorizzati per la prima volta in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 285 del 1992, e la circostanza della loro conservazione sulla sede stradale non era buon argomento di ulteriore violazione delle norme inderogabili del Codice della strada.
Per il secondo diniego impugnato, era da rilevare che il competente ufficio di Milano aveva espresso negli stessi tempi due pareri, uno positivo o negativo, su due richieste di installazione temporanea di teli pubblicitari per ponteggi su edifici che potevano avere ipotetico impatto visivo sull'utenza veicolare circolante sul cavalcavia del Ghisallo.
La prima – la richiesta presentata in via transattiva dalla The Life Belt per due teli da installare sull'edificio di Via Gallarate, 131 – aveva ricevuto valutazione sfavorevole dal punto di vista dell'impatto viabilistico, poiché sul tetto dello stesso edificio era già installato un impianto pubblicitario di grandi dimensioni a trasmissione digitale a causa della presenza in prossimità dell'edificio medesimo di una telecamera per il controllo di velocità.
La seconda richiesta – installazione pubblicitaria temporanea sui ponteggi in via Mambretti, 33 – aveva ricevuto invece una valutazione favorevole condizionata dal fatto che lo stesso ufficio comunale aveva rilevato la presenza di diversi impianti pubblicitari prospettanti sull'asse autostradale del Ghisallo e su via Mambretti, senza controindicazioni sotto il profilo strettamente viabilistico, riservandosi comunque un giudizio sulla rispondenza alle prescrizioni normative generali di cui all'art. 23 del Codice della strada.
Le due motivazioni erano differenti e se il sostenere che “la presenza di diversi impianti pubblicitari che già prospettano sull'asse autostradale del Ghisallo e sulla via Mambretti” implicava un'astratta compatibilità sotto il profilo viabilistico, restava che le condizioni per l'adozione del parere sfavorevole impugnato consistevano in caratteristiche specifiche relative all'impianto pubblicitario da installare sull'edificio di via Gallarate, 131.
L'esistenza sul tetto dell'edificio di un impianto pubblicitario a trasmissione digitale di grandi dimensioni e la presenza di una telecamera per il controllo di velocità presso lo stesso edificio erano dati pacifici, tali da escludere il trattamento diverso di due situazioni analoghe, come prospettato con i motivi aggiunti.
Quindi ricorso e motivi aggiunti dovevano essere respinti.
Con appello al Consiglio di Stato notificato il 19 dicembre 2016 The Life Belt impugnava la sentenza in questione e sosteneva le seguenti censure;
1.Erroneità della sentenza del merito per travisamento del fatto e dei presupposti: primo diniego impugnato con il ricorso principale. La sentenza impugnata è contraddittoria: da un lato rinvia al precedente n. 1387/2009, laddove il cavalcavia del Ghisallo viene classificato come strada extraurbana principale, mentre gli impianti della Kia e di Samsung sono stati autorizzati nel 2014 per lo stesso luogo in violazione delle stesse condizioni del Codice della strada, poiché tale tipo di pubblicità va nuovamente autorizzata alla scadenza dei tre anni per i quali l'autorizzazione è efficace e tanto vale una serie di cartelloni pubblicitari.
2. travisamento del fatto e dei presupposti: secondo diniego impugnato con il ricorso principale. Le due situazioni, quella di via Mambretti 33 e quella di via Gallarate 131, sono speculari per essere ambedue impianti temporanei; resta incomprensibile come per il primo l'esistenza di altri impianti ivi prospettanti sia valida per escludere controindicazioni, mentre per il secondo costituiscano siano d'ostacolo la sussistenza di un impianto a trasmissione digitale e di una telecamera per il controllo del traffico, senza che si proceda ad una effettiva valutazione complessiva.
L'appellante conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza dell'appello e rilevando la sopravvenuta carenza di interesse per la mancata autorizzazione dei quattro impianti al cavalcavia del Ghisallo, e che la domanda era stata sostanzialmente sostituita per i due impianti.
All'udienza del 6 luglio 2017 la causa è passata in decisione.
Si può prescindere dall'eccezione di improcedibilità dell'appello, poiché il medesimo è infondato.
Quanto al primo motivo, il telo pubblicitario da collocare presso il cavalcavia del Ghisallo, è la disposizione dei luoghi mostra che lo stesso cavalcavia è parte della strada a carattere extraurbano di accesso principale all'Autostrada Milano - Laghi ed è formato da due carreggiate, dotata ciascuna di due corsie per senso di marcia all'esterno del centro cittadino. In sostanza, si tratta nei fatti un raccordo autostradale; dunque le conclusioni della sentenza appaiono corrette e conformi alla realtà delle cose.
Ne segue che le previsioni dell'art. 23, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 risultano rispettate dall'amministrazione comunale e impeditive della posa in opera del cartellone: una diversa soluzione che non ha giustificazione nella passata autorizzazione di altri tabelloni (un'ipotetica illegittimità pregressa non ne giustifica di successive).
Altresì infondato è il secondo motivo: la sussistenza di un impianto a trasmissione digitale e di una telecamera per il controllo del traffico sono elementi sufficienti per non autorizzare cartelloni di grandi dimensioni che possano interferire con il funzionamento di detti dispositivi; anche qui non si può che rammentare quanto ora rilevato, ossia che precedenti atti dubitabili non bastano a giustificarne di nuovi ; comunque la presenza di un impianto di trasmissione e di una telecamera per il controllo del traffico giustificano adeguatamente il diniego, né tale situazione può essere paragonata alla collocazione di tabelloni su immobili di struttura similare ma privi sulla sommità di tali strumentazioni.
Per le considerazioni esposte l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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