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Sentenza

Il consiglio di Stato chiarisce cosa significa “da consumarsi preferibilmente en...
Il consiglio di Stato chiarisce cosa significa “da consumarsi preferibilmente entro il…” Decorrenza dalla data di spremitura o imbottigliamento?
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15 giugno – 3 luglio 2017, n. 3244
Presidente Balucani – Estensore Realfonzo

Fatto

Con il presente gravame la società appellante impugna la sentenza del Tar Liguria con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all'annullamento del provvedimento della Regione Liguria con cui era stata solo parzialmente accolta l'opposizione al sequestro amministrativo del 20 marzo 2015, di olio extravergine di oliva.
In sede di ispezione igienico sanitaria, finalizzata alla verifica dell'origine dell'olio extravergine di oliva commercializzato dalla ricorrente, i NAS di Genova avevano riscontrato che le etichette apposte alle confezioni, sarebbero state in contrasto con l'art. 7 della legge n. 9/2013, che prevedeva un termine massimo di validità di 18 mesi dalla data dell'imbottigliamento.
Il gravame è affidato alla denuncia di due rubriche di censura relative alla violazione dell'articolo 7 della L. 13 gennaio 2013 n. 9 e s.m.i.; dell'art. 9 della direttiva CE/2000/13; degli articoli 8, 24, 38 dell'allegato X del regolamento UE n. 1169/2011.
L'Avvocatura dello Stato si è solo formalmente costituita in giudizio per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Con ordinanza cautelare n. 118 del 12 gennaio 2017 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare sulla ritenuta fondatezza prima facie del primo motivo di gravame.
In esecuzione della predetta ordinanza l'amministrazione ha quindi provveduto al dissequestro ed alla restituzione delle confezioni di olio, che successivamente sono stati messe in circolazione, in quanto -- in esito alle analisi ed ai controlli preliminarmente su campione eseguiti dal laboratorio aziendale di controllo qualità della fratelli Carlo S.p.A. -- le caratteristiche di qualità degli olii erano risultate integre.
Chiamata all'udienza pubblica di discussione, l'appello su richiesta dei difensori, è stato trattenuto in decisione.

Diritto

Con un primo assorbente motivo d'appello, l'appellante deduce che l'art. 7 della legge 13 gennaio 2013 n.9 e s.m.i. sarebbe in radicale, ed insanabile, contrasto con la normativa comunitaria di cui all'art. 9 della direttiva CE/2000/13 ed agli articoli 8, 24, 38 e dell'allegato X del Regolamento UE n. 1169/2011, i quali non pongono, in via generale, alcun termine minimo di conservazione, ma lasciano tale individuazione alla determinazione del singolo produttore.
La normativa europea cioè non impone al produttore alcun limite temporale minimo di conservazione, contrariamente a quanto disposto dall'art. 7 della L. 9/2013.
L'assunto è fondato.
L'art. 24 del cit. Reg. UE n. 1169/2011, quanto al termine minimo di conservazione ed alla data di scadenza, dispone che: “Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002” e che “la data da menzionare è indicata conformemente all'allegato”.
Come è noto, a partire da Corte Cost. 8 giugno 1984 n. 170, i regolamenti della U.E. hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione nell'ordinamento dello Stato sia in forza dell'art. 117, comma 1 Cost. e sia per il rinvio ai principi comunitari ex art. 1, l. n. 241/1990, per cui come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare esattamente la Fratelli Carli S.p.A. deduce l'erroneità della sentenza in quanto il Tar non avrebbe considerato che la UE aveva aperto una procedura pilota EU Pilot 4632/13/AGRI a carico dell'Italia per il contrasto diretto tra il Regolamento e le norme della L. n.9/2013, che ha portato al successivo aggiornamento della stessa legge.
In tale prospettiva quindi non è rilevante ai fini della presente controversia che la legge 7 luglio 2016 n. 122 “Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea- legge europea 2015-2016” avesse innovato il primo comma all'articolo 7 della legge n. 9/2013, eliminando il limite di 18 mesi dalla data dell'imbottigliamento e sostituendolo come segue: “...il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche inadeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura:   da consumarsi preferibilmente entro il    quando la data comporta l'indicazione del giorno..”
Infatti, ancorché la detta novella normativa sia intervenuta successivamente al sequestro del 17 marzo 2015, nondimeno la fattispecie doveva esser considerata alla luce del principio di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale dei regolamenti comunitari.
Infine si deve osservare che, il termine massimo di validità di 18 mesi contenuta nel precedente testo introduceva un automatismo comunque debole nella prospettiva della tutela del consumatore, in quanto agganciato ad un momento, quale la “data dell'imbottigliamento” (e non ad es. dalla spremitura…) che, di fatto, era nella totale disponibilità dell'impresa.
In conclusione l'appello è fondato e deve essere accolto.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere conseguentemente pronunciato l'annullamento degli atti impugnati in primo grado.
Le spese, in considerazione della complessità della questione, possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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