Giudice onorario: Ruolo del Giudice di Pace assegnato in Tribunale. Quali affari e come li potrà trattare?
Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
In primo luogo, «coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti».
In secondo luogo, il giudice professionale potrà delegargli «al fine di assicurarne la ragionevole durata» (sic!) «compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive».
In terzo luogo, potrà pronunciare provvedimenti definitori (a) nei procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; (b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; (c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; (d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; (e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000 e (f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.
Inoltre, in base all'art. 11 ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all'art. 9, comma 4, può essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni previste (ad esempio una vacanza di organico) e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse.
05-08-2017 10:20
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