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Sentenza

Giudice onorario: notevole ampliamento della competenza....
Giudice onorario: notevole ampliamento della competenza.
Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Una delle novità che impatterà maggiormente sulla vita degli avvocati è rappresentata sicuramente dal notevole ampliamento della competenza del giudice di pace: del resto la norma delegante lasciava ampio spazio di manovra al Governo dal momento che aveva previsto come principio criterio direttivo quello di «ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore» (lett. p dell'art. 1, L. n. 57/2016).
A tal proposito il Capo X del decreto è composto da due disposizioni che allargano la competenza del giudice di pace sia in materia civile (art. 27) che in materia tavolare (art. 28).
Quanto alla competenza per valore (art. 7, commi 1 e 2, c.p.c.) questa passerà, con riferimento alle cause relative a beni mobili, dagli attuali 5.000 euro ai 30.000 euro mentre con riferimento alle cause per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti dagli attuali 20.000 ai 50.000 euro.
Particolarmente significativo è l'allargamento della competenza in materia condominiale dal momento che il giudice di pace sarà competente «per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile»: viene così superata la ripartizione oggi esistente tra cause condominiali di competenza del Giudice di pace e del Tribunale.
Ma vi sarà anche una competenza in materia immobiliare dal momento che è prevista la competenza per le controversie di valore fino a trentamila euro per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; per le cause in materia di accessione e per le cause in materia di superficie.
Sempre nell'ambito della proprietà il giudice di pace sarà competente per le controversie per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli artt. 905, 906 e 907 del medesimo codice; per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali; per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.
Da ultimo, il legislatore ha attribuito una competenza in materia di espropriazione forzata: ed infatti, il Giudice di pace sarà competente per l'espropriazione forzata di cose mobili (a meno che non siano soggette all'espropriazione insieme con l'immobile nel quale si trovano).
Avv. Antonino Sugamele

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