Giudice onorario e compatibilità con la professione.
Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Giudice onorario e compatibilità con la professione. Secondo l'art. 1 del decreto avremo il «giudice onorario di pace» (e cioè il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace) e il «vice procuratore onorario» (e cioè il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'art. 2).
L'incarico di magistrato onorario avrà natura inderogabilmente temporanea (la cui durata sarà di quattro anni prorogabili ma in ogni caso non potrà superare gli otto anni anche non consecutivi), e dovrà svolgersi «in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali» tanto che «a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana».
Tra le cause di incompatibilità ne segnaliamo due: la prima riguarda coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
La seconda riguarda «gli avvocati e i praticanti abilitati [che] non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado».
05-08-2017 10:05
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