Edilizia e urbanistica - Opere perduranti nel tempo - Necessità - Smontaggio stagionale - Irrilevanza. Beni culturali - Patrimonio archeologico, storico e artistico - Piazze pubbliche - Sono beni culturali - Adozione di una dichiarazione di interesse storico - Artistico - Non è necessaria. Antichità e belle arti - Beni ed attività culturali - Piazze - Centri storici - Vincoli
Consiglio di Stato, Sezione 6
Sentenza 1 dicembre 2014, n. 5943
Non implica precarietà dell'opera, ai fini autorizzativi e dell'esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione. (Non sono infatti manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, sicché l'alterazione non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante, anche se con la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione).
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le piazze pubbliche sono qualificabili come «beni culturali» indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico.
Le piazze, soprattutto quelle dei centri storici, sono beni culturali indipendentemente dall'adozione di una specifica dichiarazione di interesse storico artistico. Di questo deve tener conto la Soprintendenza per i beni e le attività culturali che nell'ambito della sua discrezionalità tecnica può valutare l'invasività di alcune attività di interesse pubblico rispetto alla visione d'insieme dell'architettura monumentale esistente. Nel caso di specie, si trattava dell'impugnazione di un provvedimento che impediva la sanatoria di un gazebo a servizio di un ristorante ubicato in una piazza della città di Taranto.
02-07-2017 21:44
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