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Sentenza

Destinazione d'uso e associazioni di promozione sociale....
Destinazione d'uso e associazioni di promozione sociale.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 13 settembre 2017, n. 1447
Pubblicato il 13/09/2017

N. 01447/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01767/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2016, proposto da:
Aedic Associazione Europea per la Difesa dei Diritti del Cittadino Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mazzeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Cantatore;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto, Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio Di Lecce Municipio in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

dell'ordinanza della Città di Lecce, Settore pianificazione e Sviluppo del Territorio, Nucleo di Vigilanza Edilizia, n. 1328 del 15/09/2016, prot. 127319/2016 (pratica GIE n. 10695), a firma del Dirigente U.T.C. Urbanistica e notificata al ricorrente in data 20/9/2016; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L'Associazione ricorrente, associazione di promozione sociale iscritta nel registro regionale ai sensi della L.383/2000, nonché della L.R.39/2007, impugna l'epigrafata ordinanza con la quale il Comune di Lecce, dopo aver contestato il “cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare censita in catasto al fg213 part.142 sub2,p.t., da abitazione a ufficio privato, in assenza di titoli abilitativi legittimanti”, le ha intimato di ripristinare l'originaria destinazione d'uso abitativa.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

-Violazione dell'art.3 L.241/1990 in relazione all'art.31 e ss. DPR n.380/2001 – eccesso di potere –illogicità manifesta – difetto di motivazione e indeterminatezza del provvedimento impugnato –violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. (ex art.97Cost.)

-Eccesso di potere – difetto di istruttoria –violazione dell'art.3 II comma L.241/1990 – omessa valutazione delle memorie ex art.7 L. 241/1990 –violazione del principio del giusto procedimento e completezza dell'istruttoria –violazione dell'art.6 I comma lett.a) e b) e 10 I comma lett.b) L.241/1990 – illogicità manifesta e travisamento dei fatti.

-Eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti –errata e non corretta lettura e applicazione degli artt.31,36 e 37 del DPR n.38072001 – carenza assoluta degli elementi costituivi degli abusi edilizi – omessa applicazione degli artt. 1 e 32 I° comma della L. 7.12.2000 n.383- violazione della L.R.18/12/2007 n.39.

In data 22.12.2016 si è costituito in giudizio il Comune intimato.

Nella pubblica udienza del 5 luglio 2017 la causa è stata introita per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già espresso da questo tribunale con ordinanza n.6/2017, con la quale si è rilevato il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso non risulta aver tenuto in debita considerazione che, in base al combinato disposto degli artt.2 e 32 della L.383/2000, le associazioni di promozione sociale possono localizzare la loro sede in tutte le parti del territorio urbano, essendo la stessa compatibile con ogni destinazione d'uso urbanistico, a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio impressa funzionalmente e specificamente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire (in tal senso C.d.S. 181/2013).

Il provvedimento impugnato infatti omette di considerare le caratteristiche dell'attività in concreto esercitata nei locali predetti, nonché la compatibilità della stessa con la destinazione d'uso ivi precedentemente impressa, non esprimendo sufficienti argomentazioni sul punto.

In tal senso, pertanto, il ricorso merita accoglimento con assorbimento delle censure non esaminate.

Le spese di lite, stante la novità e peculiarità della questione, possono essere compensate tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore

Jessica Bonetto, Referendario

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
Patrizia Moro		
 		
 		
 		
 		
 		

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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