Controversie con il fornitore di energia elettrica o gas: dal 2018 il consumatore potrà rivolgersi all’Autorità
Se il reclamo all'operatore e la successiva conciliazione non risolveranno il problema con il fornitore, il consumatore potrà dunque chiedere all'Autorità di intervenire per dirimere la questione. Lo prevede la delibera n. 639/2017/E/com, datata 21 settembre 2017, che ha approvato il regolamento di funzionamento del terzo livello decisorio, delineando così la struttura del nuovo sistema di tutele per i consumatori per risolvere reclami e controversie partito lo scorso 1° gennaio 2017.
Tutela a tre livelli. L'Autorità ricorda che l'attuale sistema di tutele del consumatore è strutturato su tre livelli, dove al primo vi è il reclamo al proprio fornitore, al quale può seguire, se non si ottiene risposta o non sia soddisfacente, il secondo livello, la conciliazione (condizione obbligatoria per l'eventuale successivo ricorso al giudice). Per i casi che non trovano soluzione con la conciliazione, dal 1° gennaio 2018 si aggiunge dunque un terzo livello (alternativo al ricorso al giudice, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria dinanzi al giudice amministrativo). La richiesta di accesso al terzo livello andrà presentata entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tale sistema di tutele assicura «una maggiore efficacia nella gestione dei reclami e delle controversie, con una semplificazione dei meccanismi, per ridurre le tempistiche, i costi e migliorare la qualità delle risposte». Tali regole si riferiscono ai soli clienti dell'energia elettrica e del gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica). L'Autorità ha annunciato che con futuri provvedimenti verranno estese anche agli altri settori regolati, coerentemente alle previsioni di legge.
26-09-2017 23:05
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