Avvocati stabiliti: rigettate le richieste di riconoscimento da parte del CNF.
Il Consiglio Nazionale Forense, con la comunicazione n. 7-C/2017, trasmette la nota pervenuta dalla Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di avvocato (abogado) acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani.
No al riconoscimento. La Direzione Generale, relativamente alle pratiche in esame, ha adottato 332 decreti di rigetto, non riconoscendo il titolo di avvocato acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani. I soggetti richiedenti il riconoscimento del titolo di abogado, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti inderogabilmente prescritti dalla normativa interna spagnola.
È emersa una evidente differenza tra il dato formale e il dato sostanziale ed è stato rilevato come numerose iscrizioni ai locali Albi degli avvocati fossero viziate: le richieste di omologazione del titolo straniero presentate dopo il 31/10/2011 possono infatti essere accettate solo se l'interessato prova di aver frequentato il master specifico accreditato e superato l'esame di Stato. Le omologazioni richieste entro tale data sono invece esenti da tali requisiti.
In virtù dei fatti verificatisi, la conferenza dei servizi, con il parere conforme del rappresentante del CNF, ha stabilito la necessità di sollecitare tutti i COA affinché verifichino se i richiedenti il riconoscimento presso il Ministero della Giustizia (destinatari dei decreti di rigetto) abbiano presentato domanda agli stessi COA per l'iscrizione come avvocati stabiliti, provvedendo, in tal modo, a respingere le relative domande o a cancellare eventuali avvocati stabiliti già iscritti, poiché rientranti nella fattispecie sopra descritta.
16-05-2017 23:39
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