Automobilista lascia veicolo in sosta vietata durante la sagra di ferragosto e viene multato.
TAR Molise, sez. I, sentenza 25 gennaio – 15 marzo 2017, n. 81
Presidente Silvestri – Estensore De Falco
Fatto e diritto
Con ricorso notificato in data 23 novembre 2016 e depositato il successivo 5 dicembre, il sig. D.I. esponeva che con ordinanza del 12 agosto 2016, n. 29 il Comune di Frosolone aveva disposto il divieto di sosta nella Piazza Cottini per consentire lo svolgimento di alcune manifestazioni; sennonché nonostante il predetto provvedimento, molte auto sostavano ancora la mattina del 15 agosto e, su segnalazione dell'esponente, veniva elevata una contravvenzione anche ad una di esse che sostava innanzi al proprio garage. Il giorno seguente il ricorrente trovava un avviso di accertata violazione anche sul parabrezza della propria auto sempre per sosta vietata nella cennata piazza.
Avendo rilevato nella medesima piazza altre autovetture in sosta che non sono state sanzionate, il sig. D.I., in qualità di proprietario di un immobile sito nella piazza oggetto dell'ordinanza comunale, proponeva istanza “di accesso” datata 18 agosto 2016, chiedendo al Comune “quante violazioni ai sensi dell'art. 7 C.d.S. (sosta in località vietata) fossero state accertate nei giorni 15 e 16 agosto a Frosolone in Piazza Cottini”.
Con ulteriore missiva del 24 agosto, il sig. D.I. lamentava che solo per la propria auto sarebbe stata elevata la contravvenzione, mentre le altre che pure sostavano nella piazza non erano state sanzionate, con conseguente discriminazione derivante, secondo il ricorrente, da una sorta di ritorsione per aver fatto sanzionare il giorno prima l'auto che sostava innanzi al proprio garage.
Sull'asserito presupposto che il Comune fosse rimasto inerte innanzi alle proprie istanze, il sig. D.I. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo l'annullamento del ritenuto provvedimento tacito di diniego adottato dal Comune di Frosolone sull'istanza di ostensione dei documenti richiesti.
In particolare il sig. D.I. ha lamentato la violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione) e la violazione degli articoli 22 e 24, co. 7, della l. n. 241/1990, ritenendo che il Comune avesse con il proprio silenzio negato l'accesso ai documenti richiesti.
Con atto depositato in data 21 gennaio 2017, il Comune di Frosolone ha depositato la propria nota del 13 settembre 2016 (prot. n. 7620) con cui aveva fornito riscontro all'istanza del sig. D.I., comunicando il numero di contravvenzioni elevate nei giorni 15 e 16 agosto e ha chiesto che il ricorso fosse conseguentemente respinto perché inammissibile e infondato.
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Al di là della dubbia sussistenza di un obbligo dell'ente intimato a riscontrare l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere informazioni strumentali ad un controllo sull'azione dell'ente che pare travalicare l'interesse dell'istante, il Collegio rileva in punto di fatto che con la nota del 13 settembre 2016 sopra citata, il Comune di Frosolone ha fornito integrale riscontro alla richiesta di informazioni proposta dal sig. D.I., il cui interesse al momento della proposizione del ricorso (23 settembre 2016) era, pertanto, da ritenersi carente.
Il sig. D.I. infatti non ha domandato di acquisire documentazione in possesso del Comune, ma con la generica istanza del 18 agosto, si è limitato a domandare la comunicazione di un dato numerico, ovvero il numero di contravvenzioni elevate; né può ravvisarsi alcuna istanza nella successiva missiva del 24 agosto spedita sempre dal ricorrente all'ente comunale con la quale il ricorrente lamentava pretesi comportamenti discriminatori ai propri danni.
In definitiva, non si vede quale interesse all'accoglimento della propria domanda giudiziale potesse vantare il ricorrente al momento della proposizione del ricorso che, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore del Comune di Frosolone che quantifica in euro 800,00 (ottocento) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
20-03-2017 22:27
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