Alezio. Il Sindaco può ordinare la cessazione di spettacoli musicali a mezzanotte.
TAR Puglia, sez. III – Lecce, sentenza 17 maggio – 6 giugno 2017, n. 930
Presidente D'Arpe – Estensore Lariccia
Fatto e diritto
Con ricorso notificato in data 04.08.2016 la Ditta Skylab Eventi e Communication invoca l'annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:
- Eccesso di potere per violazione di norma regolamentare. Violazione dell'art. 50, comma 7, D.Lgs 267/2000. Violazione dell'art. 31, D.L. n. 201/2011. Erronea presupposizione in fatto. Disparità di trattamento. Manifesta irragionevolezza. Violazione principio legittimo affidamento. Incompetenza.
Espone in particolare la Ditta ricorrente di esercitare l'attività di organizzazione di eventi e concerti a scopo di lucro e di avere richiesto, con istanza del 12 Maggio 2016, al SUAP del Comune di Alezio, il rilascio dell'autorizzazione temporanea per lo svolgimento, presso l'area privata all'aperto “Arena Green Village - Green Village International Sound" sita in Alezio alla S.p. Tuglie-Alezio, di una manifestazione musicale/culturale secondo un programma contemplante 12 appuntamenti, ciascuno della durata ricompresa dalle ore 9 alle ore 24, da tenersi dal mese di Giugno al mese di Novembre 2016.
Senonchè, con ordinanza n. 31 del 18 maggio 2016 (pubblicata all'Albo Comunale dal 19.05.2016 al 18.06.2016), oggetto della presente impugnazione, il Sindaco di Alezio ha dettato la "disciplina degli orari di pubblico spettacolo, intrattenimento musicale e/o danzante in aree pubbliche e/o private aperte al pubblico", consentendo lo svolgimento di tali attività in aree aperte (quali maneggi, arene, etc) unicamente nelle fasce orarie dalle ore 9 alle ore 13, e dalle ore 17 alle ore 24; quindi, con atto del 26.06.2016, il S.U.A.P. ha rilasciato alla Ditta ricorrente la licenza n. 2/2016, che viene parimenti impugnata con il presente ricorso nella parte in cui impone l'osservanza dell'ordinanza n. 31/2016, oltre che di quanto previsto nei verbali della C.C.V.P.S. del 26.04.16 e del 19.05.16.
Si è costituito in giudizio il Comune di Alezio, eccependo l'irricevibilità e/o inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e codesto T.A.R., con Ordinanza cautelare n° 441 del 07.09.2016, ha respinto l'invocata sospensiva; quindi, all'udienza pubblica del 17.05.2017, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, osserva il Collegio che può prescindersi dall'esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità spiegate dalla difesa dell'Amministrazione resistente, attesa l'infondatezza nel merito dello spiegato ricorso, che va respinto.
Ed invero, a parere del Tribunale, l'ordinanza del Sindaco del Comune di Alezio n. 31 del 18 maggio 2016, nella parte in cui limita lo svolgimento dei pubblici spettacoli in aree aperte nelle fasce orarie dalle ore 09 alle ore 13, e dalle ore 17 alle ore 24, non si pone in contrasto con il Regolamento comunale, approvato dal Consiglio Comunale con il provvedimento n. 59 del 27.11.2015, di "disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo, nel territorio comunale", ed in particolare con l'art. 3, comma 10 del predetto Regolamento, che prevede che sia consentito svolgere attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo in aree private, aperte al pubblico "entro le ore 24 del giorno di inizio"; a tale riguardo, ci si limita ad evidenziare come il dettato della norma regolamentare non escluda di per sè la possibilità di introdurre limitazioni alle attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo da tenersi in aree private, aperte al pubblico, nelle fasce orarie dalle ore 09 alle ore 13, e dalle ore 17 alle ore 24, e che l'ordinanza sindacale impugnata appare legittima espressione del potere discrezionale attribuito dall'Ordinamento al Sindaco nella materia in questione.
E' noto in fatti che l'art. 50 comma 7 del T.U.E.L., come modificato dall' dall'art. 8, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 14 del 2017, espressamente prevede che “il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. Orbene, a parere del Collegio, la limitazione oraria di cui all'ordinanza sindacale impugnata, per tutte le considerazioni sin qui svolte, non esorbita dalle competenze proprie del Sindaco, appare coerente con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nel Regolamento citato, e non si palesa né eccessiva né irrazionale, come invece lamentato dalla Ditta ricorrente, ma piuttosto ragionevolmente ed adeguatamente orientata "alla salvaguardia ambientale dall'inquinamento acustico, nonché della quiete e del riposo delle persone", come pure già osservato dalla Sezione nella citata Ordinanza cautelare n° 441/2016; né può essere giudicata discriminatoria, – come sostiene invece la Ditta ricorrente -, l'imposizione del rispetto di vincoli orari esclusivamente alle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento svolte "in aree aperte (quali maneggi, arene, etc.)", considerate le evidenti ed oggettive necessità di maggior tutela della quiete e della sicurezza pubblica che si riconnettono allo svolgimento di uno spettacolo di intrattenimento all'aperto, rispetto ad uno che si svolga al chiuso, sia pure all'interno di un centro urbano.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte il ricorso va rigettato, non potendosi tenere conto delle censure - inammissibilmente - introdotte per la prima volta dalla Ditta ricorrente solo con la memoria depositata in data 16.04.2017, con cui si lamenta che il citato art. 3 del Regolamento Comunale n. 59 del 27.11.2015 si applicherebbe solo in caso di attività di intrattenimento e/o di pubblico spettacolo occasionali e/o temporanee soggette al regime semplificato della S.C.I.A., e non anche nelle ipotesi di richiesta di autorizzazione di P.S. ex art 68 T.U.L.P.S., ricorrente nella fattispecie; a tale ultimo proposito, peraltro, ci si limita ad osservare, in disparte di ogni altra considerazione, che in ogni caso anche la licenza ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S. può essere legittimamente sottoposta a condizioni e, per quel che qui rileva, a limitazioni orarie al fine di salvaguardare le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
Conclusivamente il ricorso proposto dalla Ditta Skylab Eventi e Communication va rigettato, nel mentre sussistono i presupposti di legge, in considerazione dell'assoluta novità di talune delle questioni oggetto del giudizio, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
20-06-2017 15:26
Richiedi una Consulenza