Un uomo viene condannato per guida in stato di ebbrezza con revoca automatica della patente.
Tar Lombardia, sez. I, ordinanza 27 gennaio 2016 – 2 febbraio 2016, n. 117
Presidente Calderoni – Estensore Pedron
1. La Prefettura di Bergamo, con decreto del dirigente dell'Area III-bis del 3 ottobre 2015, ha revocato la patente di guida del ricorrente, stabilendo contestualmente il divieto di conseguire una nuova patente fino al 23 febbraio 2018.
2. Il provvedimento è stato adottato sulla base della sentenza di Cass. pen. Sez. IV 23 febbraio 2015 n. 297, che ha annullato parzialmente, senza rinvio, la sentenza del Tribunale di Bergamo del 21 febbraio 2014.
3. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato ex art. 186 commi 2-c, 2-bis e 2-sexies del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), per aver circolato in data 13 novembre 2011, in orario notturno, con un tasso alcolemico pari a 2,42 g/l (a fronte del limite legale di 0,5 g/l) e per aver provocato un incidente stradale. Tuttavia, riconoscendo prevalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'incidente stradale, il Tribunale ha sostituito la pena originaria (2 mesi e 20 giorni di arresto e € 1.000 di ammenda) con il lavoro di pubblica utilità, e ha applicato, in luogo della revoca della patente, la semplice sospensione della stessa per 1 anno e 6 mesi.
4. La Cassazione, invece, ha ripristinato sia la pena originaria sia la revoca della patente, ritenendo rilevante, ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis del codice della strada, la sussistenza oggettiva dell'aggravante dell'incidente stradale, indipendentemente dall'utilizzazione della stessa nel calcolo della sanzione.
5. Il ricorrente propone impugnazione contro l'effetto interdittivo ex art. 219 comma 3-ter del codice della strada (“tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”), sostenendo che il divieto triennale di conseguire una nuova patente dovrebbe decorrere dalla data di trasmissione della notizia di reato da parte della Polizia Stradale (2 gennaio 2012). In subordine, viene chiesto lo scomputo della sospensione di un anno, disposta dalla Prefettura in data 16 aprile 2012 ai sensi dell'art. 223 del codice della strada.
6. Sulla vicenda si possono formulare le seguenti osservazioni:
(a) per quanto riguarda la giurisdizione, si ritiene che la stessa spetti al giudice amministrativo, in quanto tutte le valutazioni relative ai requisiti necessari per la patente di guida (fisici, psichici, morali, di idoneità tecnica), anche se in taluni casi hanno natura vincolata, incidono su un provvedimento abilitativo che rimane costantemente nella sfera di vigilanza dell'amministrazione. Si tratta pertanto di attività svolta dall'amministrazione nell'esercizio di funzioni pubbliche connesse alla sicurezza della viabilità;
(b) la durata dell'inibizione, pari a tre anni in base all'art. 219 comma 3-ter del codice della strada, è collegata espressamente alla data di accertamento del reato. La formula scelta dal legislatore non sembra riferibile agli uffici dell'amministrazione, che si occupano della ricostruzione dei fatti ma rimettono poi necessariamente ogni valutazione al giudice penale. L'accertamento rilevante è quindi solo quello che rende non più contestabile la qualificazione dei fatti come reato. Conseguentemente, occorre fare riferimento alla data di deposito della sentenza definitiva;
(c) questa soluzione sembra coerente con le esigenze implicite nel sistema della vigilanza sull'uso della patente di guida, in quanto assicura l'effettività della sanzione amministrativa, evitando contemporaneamente un utilizzo opportunistico delle impugnazioni davanti al giudice penale;
(d) la sottrazione della patente deve quindi operare come una limitazione effettiva della facoltà di guida, ma non oltre il tetto stabilito dal legislatore;
(e) in proposito, occorre osservare la situazione che si presenta quando la patente venga sospesa sia dal giudice penale sia dalla Prefettura (v. art. 222 e 223 del codice della strada). La sospensione disposta dalla Prefettura è una misura cautelare, che interviene nell'immediatezza del fatto, senza le garanzie dell'accertamento in sede penale, e dunque è destinata a essere assorbita nella sospensione disposta dal giudice penale, con detrazione del periodo di tempo già scontato (v. Cass. pen. Sez. IV 24 novembre 2015 n. 48845). La medesima regola deve valere per il coordinamento tra la sospensione disposta dalla Prefettura e la revoca disposta dal giudice penale. Il tempo di inibizione collegato alla revoca può infatti essere inteso come la durata massima della sospensione. Pertanto, il cumulo di queste sanzioni non può eccedere il risultato sostanziale di quella più grave, ossia della revoca;
(f) nello specifico, essendovi stata l'effettiva sottrazione della patente in seguito alla sospensione disposta dalla Prefettura, il termine finale dell'inibizione collegata alla revoca deve essere ridotto dell'esatto numero di giorni in cui il ricorrente è rimasto privo della facoltà di guidare.
7. La domanda cautelare viene quindi accolta parzialmente, come sopra precisato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
(a) accoglie parzialmente la domanda cautelare, come precisato in motivazione;
(b) fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica dell'8 febbraio 2017;
(c) compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
07-02-2016 22:49
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