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Sentenza

Studenti già iscritti al primo anno di studi della Facoltà di Medicina di Univer...
Studenti già iscritti al primo anno di studi della Facoltà di Medicina di Università di altro stato membro dell'Unione europea contestano il rigetto della loro istanza per il trasferimento presso una Università del nostro Paese con iscrizione al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Istruzione - E ciò a cominciare dalla sentenza n. 1 del 28 gennaio con cui la Plenaria, esaminando una questione promossa in sede giurisdizionale da studenti già iscritti al primo anno di studi della Facoltà di Medicina di Università di altro stato membro dell'Unione europea avverso il rigetto della loro istanza per il trasferimento presso una Università del nostro Paese con iscrizione al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ha rilevato come i detti studenti, in quanto cittadini italiani, godono della cittadinanza dell'Unione ai termini dell'articolo 17, n. 1, Ce (ora articolo 20 del Tfue) e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d'origine, dei diritti afferenti a tale status, rilevando in particolare come tra le fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario figurano quelle relative all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato Ce, in particolare quelle attinenti alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall'articolo 18 del Ce (ora articolo 21 del Tfue).

Tale considerazione è particolarmente importante nel settore dell'istruzione, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli articoli 3, n. 1, lett. q), Ce e 149, n. 2, secondo trattino, Ce (ora articolo 165 del Tfue), ovverossia, in particolare, favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti. Così pervenendo alla conclusione per cui una normativa nazionale che penalizzi taluni suoi cittadini per il solo fatto di aver esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute dall'articolo 18, n. 1, Ce (ora articolo 21 del Tfue) a tutti i cittadini dell'Unione e che, più in generale, poi, la facoltà per gli studenti provenienti da altri Stati membri di accedere agli studi di insegnamento superiore costituisce l'essenza stessa del principio della libera circolazione degli studenti.

In altri termini, le restrizioni all'accesso ai detti studi, introdotte da uno Stato membro, devono essere quindi limitate a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono consentire un accesso sufficientemente ampio per i detti studenti agli studi superiori.
Avv. Antonino Sugamele

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