Scorrimento della graduatoria.
Consiglio di Stato sez. V 23 agosto 2016 n. 3677
L'istituto del cosiddetto “scorrimento della graduatoria” presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; quindi l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga tout court all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine (v. Cass., SS.UU., 12 novembre 2012, n. 19595)
09-10-2016 08:29
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