Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

Requisiti e presupposti urbanistici per i distributori di carburanti. L’impianto...
Requisiti e presupposti urbanistici per i distributori di carburanti. L’impianto realizzato nel centro abitato deve pertanto rispettare le distanze previste per il centro abitato, non già per quelle prescritte per le altre zone.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6 ottobre - 7 novembre 2016, n. 4639
Presidente Saltelli - Estensore Caputo

Fatto e diritto

1. la ditta individuale Cappelli Evaristo Officina Meccanica, la società Zannoni s.r.l. e la I.P. Italiana Petroli s.p.a., con distinti ricorsi, hanno impugnato il provvedimento n. 6 del 2 aprile 2004 dello Sportello unico della attività produttive della Comunità montana Alta Val Marecchia nonché l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione del Comune di Talamello rilasciati in favore di Rosati Giuseppe & C. s.n.c..
A fondamento dei ricorsi hanno dedotto la violazione della l. r. 24 luglio 2002, n. 15, e del Regolamento di attuazione 24 marzo 2003, n.7, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 494, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché eccesso di potere.
Le amministrazioni resistenti, con gli atti impugnati, secondo le censure, avrebbero autorizzato la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti senza considerare che l'impianto, localizzato in un'area ubicata al di fuori del centro abitato, non rispetterebbe la distanza minima di 2,5 Km dagli altri distributori viciniori di cui al regolamento regionale n. 7 del 2004. Inoltre, non sarebbe stata rispettata nemmeno la distanza minima di 300 mt., prevista dall'art. 45 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, fra gli accessi privati, distando l'impianto solo 20 m. dall'accesso al vicino supermarket.
Sarebbe stato altresì violato l'art. 25 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di Talamello perché l'impianto sarebbe stato assentito in assenza del prescritto piano particolareggiato in area già occupata e senza la preventiva demolizione del manufatto preesistente.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Talamello e la società controinteressata, eccependo l'inammissibilità e l'irricevibilità dei gravami ed instando per l'infondatezza dei ricorsi.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, con la sentenza segnata in epigrafe, riuniti i ricorsi, li ha respinti e in ragione della loro ritenuta infondatezza non ha esaminato le eccezioni in rito.
In particolare, richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 26.05.1994, che ha perimetrato il centro abitato e la planimetria a corredo, i giudici di prime cure, verificata l'efficacia della delimitazione, hanno accertato che l'area d'insediamento del nuovo impianto è ubicata nel centro abitato, con conseguente applicabilità della distanza minima dagli altri distributori di 500 mt. e non della maggiore distanza di 2,5 Km. di cui alle impugnazioni.
Hanno altresì escluso la violazione dell'art. 25 delle N.T.A del P.R.G. del Comune resistente in quanto “l'impianto di distribuzione, ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 24 luglio 2002 n. 15, può essere realizzato in tutte le zone omogenee del piano regolatore comunale ad eccezione delle zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1969 n. 1444”.
4. Appella la sentenza Cappelli Evaristo – Officina Meccanica che ripropone sostanzialmente le censure sollevate in primo grado, a suo avviso malamente apprezzate ed ingiustamente respinte.
Resiste il Comune di Talamello.
Alla pubblica udienza del 6.10.2016 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. L'infondatezza nel merito dell'appello consente di prescindere dall'esame delle eccezioni di rito, non esaminate dal Tar e riproposte dal Comune.
6. Col primo motivo l'appellante lamenta che la delibera comunale che ha perimetrato il centro abitato, in assenza della verifica provinciale del verbale di constatazione, sarebbe inefficace, tale da non consentire l'applicazione della distanza minima di 500 mt. fra impianti di distribuzione.
Il motivo è infondato.
Il regolamento regionale n. 7 del 2003 all'art. 4, al fine specifico di disciplinare la distanza fra distributori di carburante, fa espresso riferimento al centro abitato come “delimitato dal Comune ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285”: la norma cioè opera un rinvio recettizio alla disciplina del codice della strada ex se esaustiva.
Il verbale di constatazione, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento ha la (diversa e peculiare) funzione di catalogare le strade statali e provinciali che per effetto della perimetrazione divengono strade comunale, senza affatto condizionare l'efficacia della perimetrazione comunale del centro abitato.
In aggiunta, deve osservarsi che il verbale di constatazione non è prescritto per i Comuni, quali quello resistente, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
7. Con il secondo motivo d'appello, si denuncia la violazione del regolamento poiché la ridotta distanza di 500 mt. troverebbe applicazione solo fra distributori situati entrambi nel centro abitato, mentre se uno di essi, come nel caso in esame, è localizzato all'esterno riprenderebbe vigore la distanza maggiore di 2,5 Km.
Il motivo è infondato.
Il parametro di riferimento per stabilire le distanze è la zona d'insediamento dell'impianto di distribuzione: l'impianto realizzato nel centro abitato deve pertanto rispettare le distanze previste per il centro abitato, non già per quelle prescritte per le altre zone.
A riguardo, mette conto ribadire l'orientamento giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale la disciplina nazionale e quella attuativa regionale (cfr. rispettivamente, d.lgs. n. 32 del 1998 e art. 1, comma 2, d.lgs. cit.) sulle distanze in materia di installazione di impianti di carburante devono essere ritenute superate alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 11 marzo 2010 n. 384/08, in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento (cfr., Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012 n. 2456).
8. Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo al motivo d'appello che deduce la violazione della disciplina urbanistica per aver l'amministrazione resistente autorizzato la realizzazione dell'impianto senza la previa redazione del piano particolareggiato richiesto per la zona dal PRG.
La subordinazione della realizzazione dell'intervento edilizio al piano attuativo ha ad oggetto l'urbanizzazione di un intero compendio immobiliare da destinarsi a nuovi insediamenti, non già l'esecuzione dell'impianto di distribuzione carburante che è ex se opera di urbanizzazione (cfr., in termini, Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2016 n. 651).
9. All'infondatezza dei motivi di gravame, cui corrisponde la legittimità dei provvedimenti impugnati sotto i profili contestati, segue anche il rigetto della domanda risarcitoria.
10. Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Ditta Individuale Cappelli Evaristo - Officina Meccanica al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore del comune di Talamello che si liquidano in complessivi €. 4000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza