Pratiche commerciali scorrette. No show rule.
Cons. St., sez. VI, 30 settembre 2016, n. 4048 - Pres. Barra Caracciolo, Est. D'Alessio
Con la sentenza n. 4048 del 30 settembre 2016 la sez. VI del Consiglio di Stato ha dichiarato legittime le sanzioni inflitte, a seguito di segnalazioni pervenute, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad una nota Compagnia aerea in relazione ad alcune pratiche commerciali ritenute scorrette, tra le quali la c.d. “no show rule”, che consiste nell'annullamento del biglietto di ritorno/sequenziale, in caso di mancata fruizione della tratta di andata/precedente, senza prevedere una specifica procedura per consentire al consumatore di effettuare comunque il volo di ritorno/successivo. In particolare la sanzione è stata irrogata per l'accertata violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, tutelata dal Codice del consumo, per non aver dato adeguato risalto, in modo chiaro e trasparente, a tale dovuta informazione.
L'Autorità ha inflitto la sanzione anche in relazione ad altre due pratiche commerciali, giudicate scorrette, e cioè: a) non avere adeguatamente informato i consumatori, nell'ambito della procedura di acquisto, circa una caratteristica essenziale dell'offerta, ovvero il fatto che alcune tratte non erano operate direttamente bensì da un diverso vettore aereo di nazionalità estera; b) modalità ingannevoli di presentazione ai consumatori dell'offerta denominata “Carnet Italia”, per non aver consentito all'utente un'immediata e chiara comprensione delle limitazioni previste nell'apposita specifica classe tariffaria e delle reali condizioni di utilizzo del prodotto.
16-10-2016 08:25
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