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Sentenza

Per realizzare le cabine in spiaggia o le capanne stagionali in stabilimenti ba...
Per realizzare le cabine in spiaggia o le capanne stagionali in stabilimenti balnerari serve il permesso di costruire.
La questione si inserisce nel più vasto contesto relativo alla durata dei rapporti tra demanio e concessionari: fino al 2020 il Dl 179/2012 (convertito in legge numero 221) garantisce continuità; incombe tuttavia la pronuncia della Corte giustizia Ue - 14/07/2016, in causa C-458/14 - secondo la quale è necessaria una procedura di gara per assegnare le successive concessioni demaniali. Proprio uno dei punti delicati del rapporto tra vecchie e nuove concessioni è la valutazione delle strutture che formano l'azienda balneare, che andrebbero indennizzate a carico del subentrante. Di qui l'importanza del titolo edilizio che legittima la collocazione delle opere, anche se precaria, poiché l'azienda può variare di consistenza e quindi di valore a seconda dei provvedimenti rilasciati dal Comune.

La vicenda esaminata dal Tar di Palermo riguarda uno stabilimento con rilevanti strutture fisse, cui si aggiungevano circa 300 capanne stagionali: per tali capanne i giudici ritengono necessario il titolo edilizio, indipendentemente dal consenso del Demanio e della Soprintendenza. Non hanno importanza la ciclicità di impianto, l'identità di caratteristiche nei vari anni, né la collocazione all'interno di un complesso ricettivo. Il permesso di costruire, secondo il Tar, sarebbe superfluo solo per le opere assolutamente precarie, mentre ciò che viene ciclicamente installato e rimosso, manca di precarietà. L'argomento è tuttora controverso, perché da un lato la Corte costituzionale ritiene che la precarietà oggettiva dell'intervento (i materiali utilizzati) vada distinta dalla precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità (sentenze 278/2010 e 189/2015 in tema di roulottes e campeggi), con autonome competenze regionali. Dall'altro, il legislatore nazionale, con l'articolo 3 lettera e) del Dpr 380/2001 ritiene interventi di nuova costruzione (che richiedono il permesso) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico. Quindi, non solo le cabine temporanee vanno smontate ma è necessario anche ottenere il permesso di costruire con i relativi oneri che, però, riguardano solo l'importo parametrato alle urbanizzazioni necessarie.
Avv. Antonino Sugamele

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