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Sentenza

Per disporre la revoca del porto d'armi non serve la rilevanza penale dei fatti ...
Per disporre la revoca del porto d'armi non serve la rilevanza penale dei fatti imputati.
In materia di revoca di porto d'armi, ai fini del giudizio prognostico di affidabilità sul buon uso delle armi, l'autorità amministrativa, ai sensi degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), può comunque valorizzare, nella loro oggettività, non solo i fatti di reato, ma anche vicende e situazioni personali del soggetto interessato, che pur non assumendo rilevanza penale, siano indice di pericolosità, o, comunque, della non completa affidabilità di colui che li ha commessi, assumendo il porto delle armi carattere eccezionale, rispetto al generale divieto di girare armati (in conformità al principio di cui al brocardo “ne cives ad arma ruant”). (T.A.R. Campania, Sez. V, 24 febbraio 2016, n. 1009)
Avv. Antonino Sugamele

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