Pantelleria. L'accesso ai documenti amministrativi è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva.
T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. I, 02/04/2015, (ud. 06/02/2015, dep.02/04/2015), n. 828
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3006 del 2014, proposto da:
Fa. Tu. Ot. Ch., rappresentato e difeso dall'avv. Vi.. Fi..,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vi.. Fi.. sito in Palermo,
Via (omissis...);
contro
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria con uffici siti in Pa., Via (omissis...);
per l'accesso
agli atti relativi alla richiesta presentata in data 06/08/2014 a mezzo P.E.C. -
ric. ex art. 116 c.p.a
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2015 il dott. Ro. Va.
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 14/10/2014 e depositato il successivo 28/10/2014, il ricorrente Sig. Ch. Fa. Tu. Ot. ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia al fine di far accertare il diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui all'istanza inoltrata all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in data 06/08/2014, previo annullamento del silenzio-rigetto serbato dalla stessa Amministrazione sull'istanza predetta.
Segnatamente, il ricorrente - che conduce in Pantelleria una ditta individuale denominata "Vivere il Mare" per il noleggio della propria unità da diporto - ha chiesto il rilascio di copia della concessione demaniale rilasciata in favore dell'Associazione "Mare nostrum" nonché copia del vigente Piano regolatore del Porto di Pantelleria.
La predetta istanza è stata solo in parte evasa dall'Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Trapani, quanto alla copia della concessione demaniale intestata all'Associazione "Mare nostrum". In relazione alla copia del Piano Regolatore di Porto di Pantelleria l'Ufficio Periferico del Demanio ha rappresentato di non esserne in possesso.
Con il predetto mezzo ha quindi impugnato il silenzio-rigetto serbato sulla stessa domanda in relazione alla mancata ostensione e rilascio di copia del vigente Piano Regolatore del Porto di Pantelleria, considerato che tale documentazione è certamente a disposizione dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che ha, per altro, approvato la Variante generale del P.R.P. di Pantelleria giusto D.A.R.T.A. n. 572/D.R.U. del 20/10/1997.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato, costituita in giudizio per l'Amministrazione regionale, non ha articolato scritti a difesa.
Ciò posto il ricorso è meritorio di accoglimento.
Conformemente alla giurisprudenza amministrativa consolidata, occorre in primo luogo evidenziare che l'accesso ai documenti amministrativi è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell'atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (Cons. Stato Sez. VI., 19 gennaio 2012, n. 201).
Ancora di recente, il consesso di Palazzo Spada (Cons. Stato Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5566) ha precisato altresì come la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi ha il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 della costituzione e riguarda tutti gli atti riferibili all'amministrazione, non rilevando la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, non potendo anche in tale evenienza il giudice amministrativo omettere di pronunciarsi sulla domanda di accesso.
Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorrente vanti una "situazione giuridicamente rilevante" all'accesso ai documenti amministrativi richiesti: situazione giuridica che, secondo la giurisprudenza amministrativa qui condivisa (ex multis T.A.R. Campania Sa. Sez. II, 22-10-2012, n. 1925) è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso va infatti riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto.
A tali fini è in altri termini sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, riconducibile al soggetto in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 2 novembre 2012, n. 390).
In specie, il ricorrente dimostra e certamente possiede una posizione di piena autonomia collegata all'interesse ad un bene della vita da cui deriva la legittimazione all'accesso siccome è inconfutabile che gli atti procedimentali richiesti siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti alla stregua delle interferenze che possono avere sulla legittimità dei provvedimenti con cui la Capitaneria di porto di Pantelleria ha modificato (con ordinanza 8/2014) le aree disponibili introducendo destinazioni diverse dal passato sulle aree di attracco.
Va quindi annullato il silenzio-rigetto impugnato mercé il quale non è stato consentito l'accesso ai documenti e agli atti amministrativi avanzata dal ricorrente con l'istanza del 06/08/2014, con conseguente ordine all'Assessorato Territorio ed Ambiente di acconsentire l'accesso agli atti richiesti con la medesima istanza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Pr.) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) annulla il silenzio-rigetto impugnato;
b) ordina all'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione siciliana di provvedere all'esibizione dei documenti richiesti.
Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida nella misura di €.1000,00 (Euro mille/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente FF
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/04/2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
16-08-2016 21:36
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