Palermo: avvocato condannato penalmente e cancellato dall'Albo. Come deve essere rivalutata la condotta irreprensibile in caso di richiesta di reiscrizione?
Il COA di Palermo deliberava il 19 luglio 2012 la reiscrizione all'albo di un avvocato, cancellato – oltre che sospeso in via cautelare dal 2004 - come sanzione a seguito di un procedimento disciplinare, ritenendo sussistente il requisito della condotta specchiatissima e illibata, a seguito della riacquisizione della perduta moralità dell'avvocato. Avverso il provvedimento reagiva il procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, che ne lamentava la motivazione apparente, non avendo il COA indicato i fatti nuovi su cui avesse fondato il proprio convincimento in merito alla sussistenza del requisito della «condotta specchiatissima e illibata».
Il Consiglio Nazionale, con sentenza del 17 ottobre 2013, sosteneva che il COA di Palermo avesse erroneamente reiscritto l'avvocato all'albo, pur non essendo trascorso il termine di 5 anni dall'esecuzione del provvedimento di cancellazione – non potendo computarsi a questi fini il periodo di sospensione cautelare. Per questo motivo accoglieva il ricorso.
Avverso la sentenza ricorreva poi l'avvocato per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 47 RDL n. 1578/33, applicato nel caso di specie pur essendo insuscettibile di applicazione analogica in malam partem al di fuori dei casi di radiazione dall'albo; lamentava inoltre l'erroneità del riferimento della sentenza impugnata al tempo necessario per la riabilitazione in sede penale non avendo tenuto conto il Consiglio della modifica all'art. 179 c.p. che aveva ridotto da 5 a 3 gli anni necessari.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2014, accoglieva il primo motivo di ricorso, rinviando al Consiglio la decisione, formulando il seguente principio di diritto: «In presenza di una domanda di reiscrizione all'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d'interpretazione analogica, l'art. 47 RDL n. 1578/33 – secondo cui l'avvocato radiato dall'albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi 5 anni dal provvedimento di radiazione […]; tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima e illibata”, che l'art. 17 del medesimo decreto richiede per l'iscrizione all'albo».
30-06-2016 20:44
Richiedi una Consulenza