Multa annullata se l'ente non dimostra la verifica periodica dell'autovelox.
Illegittimo l'accertamento se effettuato su strada erroneamente classificata e se non viene allegata idonea prova di effettuazione della verifica del regolare funzionamento dello strumento di rilevamento automatico. Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza del 9 settembre 2016 n. 2361, ha accolto la richiesta di annullamento di una multa per eccesso di velocità poiché ha considerato illegittimi gli accertamenti effettuati per mezzo di dispositivi di rilevamento della velocità in automatico e senza la presenza degli agenti operatori in tratti di strade classificate erroneamente rispetto alle caratteristiche minime previste dal dettame normativo, ex articolo 2 del Codice della strada(nella fattispecie: strade urbane interquartiere trattate come strade urbane di scorrimento).
Il parere del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che «è scontato che per poter autorizzare il rilevamento a distanza devono essere presenti le caratteristiche tipiche delle strade di cui all'art. 2, comma secondo lett. c) e d) del codice della strada». Inoltre, è stata ritenuta meritevole di accoglimento la doglianza in merito alla mancata prova della corretta funzionalità dello strumento usato. Infatti, il Giudice ha ritenuto necessario sottoporre le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (Corte costituzionale, sentenza n. 113/2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del Codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura).
Nel caso specifico, l'Amministrazione resistente al ricorso, in una propria memoria di costituzione, aveva allegato solo il certificato di taratura «ma nessuna prova ha allegato per dimostrare che l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione impugnata, fosse stata oggetto di verifica periodica di corretto funzionamento», salvo la dichiarazione che il personale del Comando aveva provveduto a verificare la funzionalità dello strumento. Il Giudice di Pace ha ritenuto però che «in mancanza dunque di allegazione di idonea prova di effettuazione della verifica del regolare funzionamento dell'autovelox in questione, ne consegue l'invalidità dell'accertamento e l'illegittimità del verbale impugnato».
Nelle sue motivazioni il Giudice ha richiamato tra l'altro la sentenza della Corte di cassazione, Sezione II civile, del 14 dicembre 2015 n. 25125, nella quale viene ribadito che «tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità» e - prosegue il Giudice di Pace - tale prova può essere fornita dal Comune «mediante un verbale attestante la corretta funzionalità dell' apparecchio medesimo prima della sua messa in funzione e durante l'uso dello stesso, o da una certificazione attestante la conformità e la funzionalità dell'apparecchio, rilasciata da un ente autorizzato (diverso dalla ditta costruttrice), quanto meno a distanza di poco tempo prima dell'accertamento».
18-10-2016 10:04
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