Ludopatia e limiti distanziometrici per le sale da gioco d’azzardo.
Tar Veneto, sez. III, sentenza 12 settembre 2016, n. 1016
Il Comune di Venezia interdice al titolare di una agenzia di scommesse ippiche e sportive di esercitare la propria attività economica.
Segnatamente, l'interdittiva dell'Amministrazione locale è stata motivata sul presupposto che l'agenzia di scommesse fosse collocata - in violazione del Regolamento edilizio comunale - a una distanza troppo ravvicinata a taluni luoghi considerati “sensibili” alla piaga sociale del gioco d'azzardo patologico (a titolo esemplificativo, il Regolamento locale prendeva in considerazione gli istituti scolastici, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile o pertinenze dei luoghi di culto a frequentazione esterna, ma anche i patronati, gli oratori, le case della solidarietà, le case di accoglienza, e così via).
29-09-2016 21:40
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