Le multe pagate con moneta elettronica godono di 2 giorni di tolleranza.
Art. 17-quinquies, d.l. n. 18/2016, convertito nella legge n. 49/2016, in vigore dal 15 aprile.
Il termine ordinario per il pagamento di una multa stradale è di 60 giorni. Decorso questo periodo l'importo praticamente raddoppia e quindi è molto importante rispettare scrupolosamente questa scadenza. Con l'arrivo dello sconto del 30% in caso di pagamento immediato, entro 5 giorni, le cose si sono ulteriormente complicate. Specialmente se il pagamento viene effettuato mediante strumenti di pagamento elettronico. Per definire tutti i dettagli del procedimento di pagamento delle sanzioni il Ministero dell'interno ha quindi diramato istruzioni ad hoc molto severe (circolare n. 300/a/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016). Come è noto, specifica il Viminale, «per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, di regola, è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La somma dovuta può essere pagata in contanti direttamente presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore; tramite conto corrente postale o bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico». E' fondamentale distinguere la data della valuta e quella della corresponsione, prosegue il Ministero, in particolare in caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
Effetto liberatorio per il pagatore. Per questa tipologia di pagamenti l'effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale si ha dalla data di accredito dell'importo sul conto dell'organo di polizia stradale. Sarà quindi molto importante per il trasgressore assicurarsi che la data della valuta sia tempestiva come lo stesso pagamento per non vedersi recapitare spiacevoli richieste di conguaglio a distanza di qualche settimana. Per agevolare questi processi si è reso quindi necessario introdurre una norma interpretativa ad hoc, in vigore dal 15 aprile, che letteralmente stabilisce che «il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'art. 202 del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285/1992, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento». In attesa di ulteriori indicazioni dell'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale è ragionevole pensare di estendere la portata di questa novella anche al passato. Ovvero alle procedure sanzionatorie e di riscossione non ancora definite avviate a seguito di un pagamento quasi tempestivo ma fuori dal limite.
16-04-2016 23:41
Richiedi una Consulenza