La laurea in giurisprudenza non abilita a difendere se stesso e/o gli altri: solo l’avvocato può farlo
TAR Liguria, sez. I, sentenza 18 maggio 2016, n. 504
Presidente Daniele – Estensore Peruggia
Fatto e diritto
Il dottor Ennio Iezzi in proprio chiede che il tribunale amministrativo annulli gli atti emarginati, ed ha per ciò notificato il ricorso depositato il 29.4.2016, con cui chiede altresì adottarsi una misura cautelare.
Con decreto 3.5.2016, n. 91 il presidente del tribunale amministrativo ha disatteso la domanda interinale del ricorrente.
L'amministrazione statale si è costituita in causa con memoria, ed ha allegato una difesa con dei documenti.
Con successivo atto si è costituito in causa il comune di Andora che ha chiesto dichiararsi inammissibile e respingersi il ricorso.
Il collegio può pronunciare una sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sussistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente dichiara infatti di aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, ma tale qualificazione non è sufficiente (artt. 22 e 23 del d.lvo 2.7.2010, n. 104) a conferire il titolo a difendere sé od altri avanti al tribunale amministrativo: non ricorrono infatti le situazioni descritte dall'art. 23 del codice del processo amministrativo per esonerare la parte dell'obbligo di munirsi di un difensore abilitato, prima di proporre l'impugnazione in esame.
Nel corso della camera di consiglio l'interessato ha specificato che la persistente previsione dell'obbligo di conseguire l'abilitazione per essere dotati della capacità di difendere in giudizio risponde ad un'esigenza superata dalla realtà, e contraria all'art. 24 cost.
Il tribunale non può condividere tale assunto, posto che la giurisprudenza della corte costituzionale si è più volte pronunciata nel senso della piena compatibilità con la Costituzione dell'obbligo di dotarsi di una difesa tecnica; a ben vedere si tratta con ciò di un rafforzamento della capacità di chi si rivolge alla Giustizia, posto che allo stato dell'evoluzione della società si deve ritenere che ammettere ogni cittadino alla personale difesa nei tribunali costituirebbe una menomazione della tutela, e non già una sua implementazione. Nel caso in questione l'interessato dichiara di essersi laureato in materie giuridiche, cosa che non è di tutti, sì che comunque la realtà pone delle differenziazioni a cui il legislatore ha inteso porre rimedio prevedendo il generale obbligo di difesa tecnica.
Il ricorrente ammette di non aver superato le prove di legge a tale riguardo, dal che consegue che il collegio non può prendere in esame le censure, dovendosi limitare a dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Le spese possono essere compensate, attesa l'oggettiva anomalia della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
28-05-2016 00:26
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