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Sentenza

La carta di identità diventa elettronica. Istruzioni per riceverla....
La carta di identità diventa elettronica. Istruzioni per riceverla.
Il Dicastero dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha varato un decreto concernente le modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (Cie).
Dopo aver definito le caratteristiche della Cie, il provvedimento di fresca pubblicazione, chiarisce, con il disposto dell'art. 4, le modalità di presentazione della richiesta relativa all'emissione del documento elettronico.
Il decreto precisa che la suddetta domanda deve essere effettuata presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, da parte del cittadino, ovvero del tutore o degli esercenti la potestà genitoriale.
Il cittadino italiano non residente nel territorio nazionale sarà tenuto a presentare la richiesta presso gli uffici del Consolato.
Sarà, poi, compito dell'Autorità adita verificare l'identità del richiedente e l'assenza di motivi ostativi alla concessione del documento elettronico.
L'art. 5 specifica quali informazioni debbano essere acquisite dal Comune o dal Consolato, in sede di richiesta da parte del cittadino di emissione della Cie; in particolare, vi è un'elencazione tassativa facente riferimento agli elementi biometrici primari e secondari, alla firma autografa (necessaria in talune ipotesi), all'autorizzazione o divieto di espatrio, alla volontà o meno di donare organi e/o tessuti ed a eventuali indirizzi di recapito del documento elettronico.
Secondo quanto disposto dall'art. 6 del provvedimento, inoltre, la Carta d'identità elettronica verrà consegnata entro sei giorni lavorativi, presso il recapito indicato in sede di richiesta.

La possibilità di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi o tessuti, in sede di richiesta della Cie. Il provvedimento introduce, con il disposto dell'art. 13, l'istituzione di una Commissione interministeriale permanente della Cie alla quale spetterà il compito di supportare il Ministero dell'Interno nella definizione del piano di graduale avvio del rilascio del documento elettronico; la Commissione dovrà, inoltre, verificare lo stato di avanzamento del progetto e definire le modalità di adozione di linee guida e specifiche tecniche, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento al trattamento degli stessi.
L'art. 16, infine, prevede la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
La suddetta volontà sarà comunicata al Sistema Informativo Trapianti e, qualora il cittadino volesse modificare la decisione espressa in sede di richiesta, dovrà recarsi presso la propria ASL di appartenenza, presso le aziende ospedaliere o gli ambulatori di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti.
Avv. Antonino Sugamele

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