L’Avvocatura italiana, composta da 240 mila unità, è divisa in due tronconi: il primo di 25 mila avvocati in bonis e i restanti 215 mila avvocati in difficoltà economiche, del tutto privi di rappresentanza politica dei quali centomila circa interessati dall’art. 21 della legge n. 247/2012.
La sentenza del TAR Lazio. E il TAR Lazio venerdì scorso ha depositato la sentenza nella quale ha rilevato il difetto di giurisdizione per essere competente il Giudice del lavoro.
«Al riguardo valgono le brevi ma assorbenti considerazioni di cui di seguito:
- nella sostanza i ricorrenti, con il ricorso introduttivo, si dolgono dell'iscrizione obbligatoria alla cassa di previdenza di categoria nonché dell'obbligatorietà della corresponsione del relativo contributo previdenziale sulla base delle aliquote specificatamente previste nel regolamento impugnato;
- si tratta, pertanto, di contestazioni che attengono, in modo specifico, all'iscrizione e alla contribuzione obbligatoria dei liberi professionisti e che, conseguentemente, investono essenzialmente questioni di ordine e natura squisitamente previdenziale e, quindi, involvono veri e propri diritti soggettivi la cui cognizione, in quanto tali e alla luce della specifica materia interessata, appartiene, per giurisprudenza consolidata in materia, alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;
- quanto, poi, ai successivi ricorsi per motivi aggiunti, aventi a oggetto rispettivamente la deliberazione della Giunta esecutiva della Cassa Nazionale del 28.11.2014, con la quale si procedeva all'iscrizione di ufficio dei ricorrenti in quanto avvocati non ancora iscritti e la lettera di iscrizione officiosa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense datata 23 febbraio 2015 e della relativa Delibera della Giunta Esecutiva della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo emerge con ancora maggiore evidenza proprio avuto riguardo alla natura giuridica e al contenuto dispositivo dei predetti atti.
Da quanto esposto consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito su tutta la controversia in oggetto.
Attesa la delicatezza della questione, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro».
Come nel giuoco dell'oca si torna all'inizio. Che fare ora? La sentenza del TAR Lazio può essere impugnata al Consiglio di Stato con ulteriore perdita di tempo.
Penso sia venuto il tempo di presentare un bel numero di ricorsi al Giudice del lavoro, territorialmente competente, per arrivare o ad una interpretazione costituzionalmente orientata dello art. 21 della l. n. 247/2012 o per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
02-07-2016 00:05
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