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Sentenza

L'appello è inammissibile se notificato all'Avvocatura soltanto mediante posta e...
L'appello è inammissibile se notificato all'Avvocatura soltanto mediante posta elettronica certificata.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10 - 16 novembre 2016, n. 4727
Presidente/Estensore Anastasi

Fatto e diritto

Come segnalato all'appellante ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., l'appello in esame è inammissibile in quanto notificato all'Avvocatura soltanto mediante posta elettronica certificata.
Sulla scorta della più attendibile giurisprudenza ( cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016) deve infatti rilevarsi che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all'art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività  nel processo civile del meccanismo di notificazione.
In senso opposto non può valorizzarsi ( come invece fa altro indirizzo giurisprudenziale: cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016) la tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta "tendenza" rappresenta allo stato un mero orientamento, che deve comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto al sopra indicato strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l'ordinaria applicabilità  di una forma di notifica all'epoca ( e cioè prima dell'avvio del P.A.T.) ancora non tipizzata.
Nè in difetto tra l'altro di costituzione della controparte - può ordinarsi la rinnovazione della notifica, atteso che vertesi in ipotesi di inesistenza della notifica stessa ( in quanto trattasi di modalità  di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l'idoneità  della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità , questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di errore scusabile ), in alcun modo sanabile.
L'appello è quindi inammissibile.
Nulla per le spese di questo grado del giudizio, non essendosi costituita l'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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