Illegittimi i controlli automatici della mancata revisione periodica del veicolo e della copertura assicurativa.
Servono strumenti omologati. Il controllo automatico della mancata revisione periodica e della carenza di copertura assicurativa è stato sdoganato dalle recenti ripetute modifiche del codice stradale ma servono strumenti omologati per attivare questo tipo di controlli senza pattuglia. L'art. 201 del codice stradale specifica infatti «che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e il successivo comma 1-bis recita: – fermo restando quanto indicato nel comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 –. Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta – accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchi di rilevamento». In questa circostanza non è necessaria la presenza degli agenti di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati per il funzionamento in modo completamente automatico. Dalla lettura del combinato disposto, prosegue il parere centrale, «appare evidente che l'eventuale infrazione di cui all'art. 80, comma 14, del codice della strada possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previo utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo Ministero. Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante». E neppure della mancata copertura assicurativa.
28-06-2016 12:41
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