Il vicino può sempre visionare i titoli edilizi rilasciati al confinante.
Tar Sicilia, sez. II, sentenza 16 dicembre 2015 – 4 febbraio 2016, n. 374
Presidente Vinciguerra – Estensore Elefante
Fatto
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha adito l'intestata Sezione chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto adottato con riferimento all'istanza di accesso agli atti presentata in data 11.5.2015 al Comune di Rosolini, avente ad oggetto l'ostensione degli atti relativi all'autorizzazione n. 76/14 rilasciata in favore del Sig. Modica Bittordo, nonché il riconoscimento in suo favore del conseguente diritto ad ottenere la visione del suddetto atto.
Allegava a tale fine avere interesse alla conoscenza della suddetta documentazione in quanto proprietario di un fondo limitrofo.
2. Non si costituiva in giudizio il Comune resistente.
3. All'udienza del 16.12.2016 la causa, come in verbale, veniva chiamata trattenuta in decisione.
Diritto
4. Il ricorso deve essere accolto perché palesemente fondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a.
5. Il ricorrente, infatti, in qualità di proprietario di un fondo limitrofo a quello riferibile agli atti oggetto dell'istanza di ostensione in esame è certamente titolare di un interesse concreto, personale ed attuale, volto a verificare che i lavori posti in essere sulla suddetta area siano legittimi in quanto ricadenti all'interno di una fascia di rispetto cimiteriale.
Né, in senso contrario, può essere valorizzato l'impianto motivazione corredato a supporto del provvedimento di rigetto impugnato, emesso in data 9.6.2015 al prot. n. 0015515, attesa, per un verso, l'assoluta genericità delle giustificazioni addotte, avendo infatti l'amministrazione utilizzato in sostanza una mera clausola di stile certamente inadeguata a tal fine; per altro verso l'inidoneità in senso ostativo degli interessi facenti capo ai terzi, nel caso in cui anche questi vengano rappresentati in modo assolutamente non circostanziato.
Ne consegue, in definitiva, che il ricorso deve essere accolto e che, per l'effetto, deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato nonché ordinato all'amministrazione resistente di consentire al ricorrente di accedere agli atti relativi all'autorizzazione n. 76/14 rilasciata in favore del Sig. Modica Bittordo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante visione e rilascio di copia a spese dell'istante.
6. Quanto alle spese di lite, il Comune di Rosolini deve essere altresì condannato al pagamento di queste ultime – liquidate come in dispositivo – in favore della parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato e, per l'effetto, annulla l'atto di rigetto impugnato ed ordina al Comune di Rosolini di consentire l'accesso agli atti relativi all'autorizzazione n. 76/14 rilasciata in favore del Sig. Modica Bittordo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante visione e rilascio di copia a spese dell'istante.
Condanna altresì il Comune di Rosolini al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
23-02-2016 18:27
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