Il Sindaco di Campobasso vieta con ordinanza la somministrazione di cibo ai cani randagi.
T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 17/09/2013, n. 527
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2008, proposto da
Lega Molisana per la Difesa del Cane, Ente Molisano Protezione
Animali e Associazione Volontaria Amici dei Randagi, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dagli
avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano, con elezione di
domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43,
contro
Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t., anche nella
qualità di ufficiale di governo, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso, piazza Vittorio
Emanuele II n. 29,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)l'ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008,
con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai
cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi,
precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti
integrativi, rettificativi o modificativi;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le successive due
memorie dei ricorrenti;
Visti l'atto di costituzione e la memoria dell'Amministrazione
comunale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott.
Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti sono enti e associazioni che si occupano della protezione degli animali, in particolare del cane e insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare i seguenti atti: 1)l'ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge n. 281/1991 e della L.R. n. 7/2005, violazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, violazione dei regolamenti di esecuzione della L.R. n. 7/2005, violazione del regolamento comunale per la tutela degli animali, difetto e insufficienza di motivazione, errata presupposizione dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, eccesso di potere sotto ulteriori profili.
Con due successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.
L'Amministrazione comunale intimata si costituisce, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.
Con ordinanza collegiale del 28.1.2009, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti.
All'udienza del 28 marzo 2013, la causa viene introitata per la decisione.
II - Il ricorso è fondato.
III - I ricorrenti - come già rilevato - sono enti e associazioni intesi a occuparsi della protezione degli animali, in particolare del cane, ed essi insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare l'ordinanza sindacale datata 28.10.2008, con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città di Campobasso.
A tenore della legge 14 agosto 1991 n. 281, recante norme quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, > (art. 2 comma secondo).
31-12-2016 19:27
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