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Sentenza

Il Sindaco di Campobasso vieta con ordinanza la somministrazione di cibo ai cani...
Il Sindaco di Campobasso vieta con ordinanza la somministrazione di cibo ai cani randagi.
T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 17/09/2013,  n. 527
                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise         
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 406  del  2008,  proposto  da
Lega Molisana per  la  Difesa  del  Cane,  Ente  Molisano  Protezione
Animali e Associazione Volontaria Amici dei Randagi, in  persona  dei
rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi  dagli
avv.ti  Vincenzo  Colalillo  e  Stefano  Scarano,  con  elezione   di
domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43,                        
                               contro                                
Comune di Campobasso, in persona  del  Sindaco  p.  t.,  anche  nella
qualità di ufficiale di governo,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso,  piazza  Vittorio
Emanuele II n. 29,                                                   
                         per l'annullamento                          
dei seguenti atti: 1)l'ordinanza sindacale n. 180 datata  28.10.2008,
con la quale è stato disposto che non sia più somministrato  cibo  ai
cani randagi in tutta la città di Campobasso;  2)gli  atti  connessi,
precedenti  e  consequenziali,  ivi    compresi    i    provvedimenti
integrativi, rettificativi o modificativi;                           
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché  le  successive  due
memorie dei ricorrenti;                                              
Visti  l'atto  di  costituzione  e  la  memoria  dell'Amministrazione
comunale intimata;                                                   
Visti gli atti tutti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25  luglio  2013  il  dott.
Orazio Ciliberti e uditi per le parti i  difensori  come  specificato
nel verbale;                                                         
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

I - I ricorrenti sono enti e associazioni che si occupano della protezione degli animali, in particolare del cane e insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare i seguenti atti: 1)l'ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge n. 281/1991 e della L.R. n. 7/2005, violazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, violazione dei regolamenti di esecuzione della L.R. n. 7/2005, violazione del regolamento comunale per la tutela degli animali, difetto e insufficienza di motivazione, errata presupposizione dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, eccesso di potere sotto ulteriori profili.

Con due successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

L'Amministrazione comunale intimata si costituisce, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.

Con ordinanza collegiale del 28.1.2009, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti.

All'udienza del 28 marzo 2013, la causa viene introitata per la decisione.

II - Il ricorso è fondato.

III - I ricorrenti - come già rilevato - sono enti e associazioni intesi a occuparsi della protezione degli animali, in particolare del cane, ed essi insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare l'ordinanza sindacale datata 28.10.2008, con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città di Campobasso.

A tenore della legge 14 agosto 1991 n. 281, recante norme quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, > (art. 2 comma secondo).
Avv. Antonino Sugamele

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