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Sentenza

Il Sindaco di Calatafimi Segesta ordina all'ANAS S.p.A. la rimozione e smaltimen...
Il Sindaco di Calatafimi Segesta ordina all'ANAS S.p.A. la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati in C/da Angimbè, area pertinenziale alla S.S. 113, Km 340, tratto di strada Palermo- Trapani.
T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. I, 12/05/2016, (ud. 28/04/2016, dep.12/05/2016),  n. 1159
                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia         
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
resa in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;               
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2016, proposto da:   
ANAS S.p.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata e difesa  dagli  avv.ti  Sergio  De  Salvo  e  Riccardo
Giglione, con domicilio eletto in Palermo, Via A. De Gasperi n.  247,
presso la Direzione Regionale ANAS per la Sicilia;                   
                               contro                                
il Comune di Calatafimi Segesta, in persona del Sindaco pro  tempore,
non costituito in giudizio;                                          
                          nei confronti di                           
An. Ar., non costituita in giudizio;                                 
                         per l'annullamento                          
-  dell'ordinanza  sindacale  n.  1  del  14.01.2016,   irritualmente
comunicata alla Direzione Regionale Anas per  la  Sicilia  con  plico
raccomandato del 19.01.2016 ricevuto in data 22.01.2016, con la quale
il Sindaco del  Comune  di  Calatafimi  Segesta  "Ordina...,  essendo
ignoti gli autori, all'ANAS  S.p.A.  -  Direzione  Regionale  per  la
Sicilia - Via A. De Gasperi n.  247  -  Palermo,  nella  persona  del
Legale Rappresentate, di provvedere a sue  cure  e  spese,  entro  il
termine di 15 giorni dalla data di  ricezione  della  presente:  alla
rimozione e smaltimento  di  tutti  i  rifiuti  abbandonati  in  C/da
Angimbè, area pertinenziale alla S.S. 113, Km 340, tratto  di  strada
Palermo- Trapani, foglio di mappa n. 8, particella di terreno n.  28;
al ripristino dello stato dei luoghi;  di  comunicare  al  Comune  di
Calatafimi Segesta l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato  al  fine
di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte  dei
competenti  organi  di  controllo;  ad  esercitare  una  funzione  di
protezione e custodia  dell'area  di  sua  proprietà  finalizzata  ad
evitare che la stessa possa essere adibita  a  discarica  abusiva  di
rifiuti, per  la  salvaguardia  dell'ambiente  e  per  non  incorrere
nell'omissione  delle  cautele  ed  accorgimenti   che    l'ordinanza
diligenza suggerisce ai fini di un'efficace  custodia;  DISPONE  che,
nel  caso  di  inottemperanza  a  quanto  previsto  dalla    presente
ordinanza,  si  procederà  all'esecuzione  d'ufficio  in  danno   del
soggetto obbligato (ANAS S.p.A.), competente ai sensi  dell'art.  192
del D. Lgs 152/2006 e dell'art. 14 del D. Lgs  285/92  (Nuovo  Codice
della  Strada),  al  recupero  delle  somme  anticipate  da    questa
Amministrazione...";                                                 
- occorrendo, degli atti richiamati in narrativa e di ogni  atto  e/o
provvedimento  presupposto,  connesso  e  consequenziale,  anche  non
conosciuto, ivi compresa la Circolare del 29.07.2008 dell'Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,  sebbene  di
evidente e mera natura interpretativa.                               
Visti il ricorso e i relativi allegati e  vista  l'istanza  cautelare
contestualmente proposta;                                            
Preso atto che né il Comune di Calatafimi Segesta, né la sig.ra  Ar.,
seppure ritualmente intimati, si sono costituiti in giudizio;        
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;                                     
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;                   
Udito nella  camera  di  consiglio  del  giorno  28  aprile  2016  il
difensore della  parte  ricorrente,  presente  come  specificato  nel
verbale;                                                             


Fatto
Premesso che:

- con il ricorso in epigrafe, l'ANAS s.p.a. ha impugnato l'ordinanza n. 1 del 14.01.2016 adottata dal Sindaco del Comune di Calatafimi Segesta, con la quale è stato ordinato all'ANAS S.p.A., Direzione Regionale per la Sicilia, di provvedere alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati in C/da Angimbè, area pertinenziale alla S.S. 113, Km 340, tratto di strada Palermo- Trapani, foglio di mappa n. 8, particella di terreno n. 28; nonché, al ripristino dello stato dei luoghi; con contestuale onere, imposto alla società, di esercitare una funzione di protezione e custodia dell'area di sua proprietà, e con l'ulteriore avvertenza in ordine all'esecuzione d'ufficio in danno del soggetto obbligato (ANAS S.p.A.), in caso di inottemperanza;

- la società ricorrente ha mosso avverso tale atto le censure di:

1) violazione di legge - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii. in relazione all'art. 192, comma 3, del D. lgs. N. 152/2006, all'art. 7 del D.L. 08.07.2002 n. 138 convertito dalla Legge 2002, n. 178 ed allo Statuto dell'ANAS S.p.A. - eccesso di potere per difetto di istruttoria - illegittimità derivata per omessa comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente ANAS s.p.a. presso la propria sede legale; 2) violazione di legge - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 192 del D. lgs. N. 152/2006 - difetto di motivazione in relazione all'art. 3 della l. 08/07/1990 n. 241 e della L.R. n. 10/1991, di istruttoria e di presupposti - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Falsità dei presupposti. Illogicità manifesta - illegittimità derivata, per aver l'Amministrazione intimata posto a carico della ricorrente, sulla base dell'esclusiva circostanza dell'asserita proprietà della pertinenza stradale de qua, la rimozione, lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi senza accertare, né, tanto meno, dimostrare con congrua motivazione, previa istruttoria completa ed esauriente, che, in concreto, la violazione ambientale fosse alla ridetta ricorrente imputabile a titolo di dolo o colpa; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d. lgs. 285/1992 - per avere il Comune intimato posto l'art. 14 a fondamento dell'ordinanza, senza che dalla stessa Amministrazione sia stata accertata, né tantomeno, dimostrata con adeguata motivazione, attraverso un'istruttoria completa ed esauriente, alcuna relazione tra l'ubicazione dei rifiuti sull'area pertinenziale de qua e la "sicurezza e fluidità della circolazione", non rientrando nell'obbligo di pulizia delle strade "per la sicurezza e fluidità della circolazione" la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati in luoghi che non possono in alcun modo interferire, come nella specie, con la circolazione stradale;

- né il Comune intimato, né la sig.ra Ar. An., si sono costituiti in giudizio;

- alla camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Presidente del Collegio ha rappresentato al difensore di parte ricorrente la possibilità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. (v. verbale d'udienza): quindi, il ricorso è stato posto in decisione;

Ritenuto preliminarmente che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione delle istanze cautelari, stante la regolare notifica ad entrambe le parti intimate (v. avvisi di ricevimento in atti), il decorso del termine (gg. 20) previsto dal citato art. 60, nonché l'avvenuta trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata al difensore di parte ricorrente, dal Presidente del Collegio, in occasione dell'adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare;

Ritenuto, che, nel merito, il ricorso non è fondato:

Ritenuto, in particolare, che:

1) non è fondato il primo motivo, con il quale si deduce, in sintesi, la violazione delle garanzie partecipative a causa dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento presso la sede di Palermo della Direzione Regionale dell'ANAS, piuttosto che presso la sede legale della società, atteso che:

- costituisce circostanza incontestata la presenza di diversi tipi di rifiuti sul terreno di proprietà dell'ANAS, senza che tali circostanze di fatto, poste alla base del provvedimento impugnato, risultino minimamente contestate dalla parte ricorrente, la quale non ha chiarito quale apporto avrebbe potuto dare, al fine di ottenere un diverso esito del procedimento, se tale comunicazione fosse stata inoltrata presso la sede legale, a Roma, piuttosto che presso la sede della Direzione Regionale, peraltro competente (quest'ultima) per la gestione della strada statale in interesse (v., per una interpretazione non formalistica dell'art. 7 della l. n. 241/90, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2016, n. 58);

- la comunicazione di avvio del procedimento è stata, in ogni caso, inviata alla Direzione Regionale, e preceduta dalla diffida inviata via pec il 07.10.2015 dalla proprietaria del terreno limitrofo (la controinteressata intimata), inoltrata per conoscenza anche al Comune di Calatafimi Segesta; con conseguente recessività della lamentata violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, della quale va privilegiata un'interpretazione sostanzialistica, a maggior ragione nel caso di specie, tenuto conto dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza sindacale impugnata presso la stessa sede della Direzione Regionale, senza quindi alcun concreto vulnus al diritto di difesa dell'odierna ricorrente;

- è, pertanto sostanzialmente irrilevante, nel peculiare caso di specie, la questione, pure adombrata dalla ricorrente, sulla presunta insufficienza dell'invio della comunicazione alla Direzione regionale dell'ANAS; piuttosto che alla sede di Roma;

2) non merita accoglimento neppure il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 192 del d. lgs. n. 152/2006, atteso che:

- deve tenersi conto del recente orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale - di rimeditazione dell'indirizzo richiamato dalla ricorrente - secondo cui l'A.N.A.S. ha un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, con conseguente configurabilità di una cooperazione colposa nella causazione dell'evento costituito dall'abbandono di rifiuti sulle infrastrutture dalla stessa gestite (v. tra le altre: Consiglio di Stato, sentenza n. 58/2016 cit.;10 giugno 2014, n. 2977; C.G.A., ordinanze n. 27 e n. 477 del 2015; T.A.R. Sicilia, Sez. II, 21 luglio 2015, n. 1827);

- si è, in particolare, precisato - con esaustiva motivazione, alla quale si rinvia in ossequio al principio di sinteticità - che l'applicazione dell'art. 192, co. 3, de d. lgs. n. 152/2006, il quale richiama il parametro soggettivo del dolo o della colpa, va effettuata distinguendo l'ipotesi del proprietario persona fisica, da quella del proprietario/persona giuridica, avente il compito istituzionale di gestire le aree di sua proprietà e le relative pertinenze, con correlativi obblighi e responsabilità (v. da T.A.R. Sicilia n. 1827/2015 cit.; nonché la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, n. 58/2016 cit.);

3) non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 14 del Codice della Strada, atteso che, come già rilevato in caso analogo,"... in materia di strade, il canone dell'ordinaria diligenza va definito in relazione all'art. 14 del codice della strada (D.L.vo n. 285/19992), che prevede un obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze.

Tale norma, fatto salvo il caso fortuito, impone quindi all'ANAS obblighi particolari anche in materia di rimozione dei rifiuti che insistono non solo sulla carreggiata, ma anche sulle pertinenze. (v. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 21 maggio 2014, n. 524)..." (cfr. T.A.R. Sicilia n. 1827/2015 cit.; per l'applicazione dell'art. 14 del Codice della Strada v. anche C.G.A., ord. n. 27/2015; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2677);

Ritenuto, pertanto, che:

- il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati;

- nulla deve statuirsi per le spese di giudizio, atteso che nessuna parte intimata si è costituita.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 MAG. 2016.
Avv. Antonino Sugamele

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