Il Comune di Erice acquisisce al patrimonio comunale un fabbricato e l'area di sedime perchè era stato denegato il rilascio di concessione in sanatoria.
Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15/01/2016, (ud. 23/09/2015, dep.15/01/2016), n. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2003, proposto da:
Co. El., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ciaravino, con
domicilio eletto presso Sergio Bertuglia in Palermo, Via della
Libertà 171; e per essa, deceduta nelle more del giudizio, da Ma.
Gi., che si è costituito in giudizio N.Q. di figlio ed erede della
ricorrente, identicamente rappresentato, difeso ed elettivamente
domiciliato;
contro
Comune di Erice;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione I n. 00961/2002,
resa tra le parti, concernente diniego istanza in sanatoria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il Cons.
Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati P. Perrone su
delega di S. Ciaravino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui è stato respinto il ricorso proposto dall'odierna parte appellante, per l'annullamento del provvedimento comunale in data 17 ottobre 2001 con cui - a causa dell'inottemperanza a un precedente ordine di demolizione del 18 maggio 1999 - il Comune di Erice ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato della ricorrente in C.da Pizzolungo di Erice, con relativa area di sedime, per il quale era stato denegato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (condono) con provvedimenti autonomamente impugnati.
In conseguenza della reiezione dei ricorsi (riuniti) avverso i richiamati provvedimenti presupposti, pronunziata con sentenza 21 febbraio 2001, n. 275, il T.A.R. Sicilia ha scrutinato negativamente anche questo ricorso.
In data 1 dicembre 2012 nella vicenda processuale in esame è intervenuto un decreto presidenziale di perenzione, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato 3 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (disposizioni transitorie del c.p.a.), per omessa presentazione di nuova istanza di fissazione d'udienza entro 180 gg. dall'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (di cui all'Allegato 1 del precitato D.Lgs.); nondimeno, essendo stata successivamente depositata nuova dichiarazione di persistente interesse alla trattazione della causa, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1 e nel rispetto dei relativi termini e forme, il Presidente di questo Consiglio ha disposto la reiscrizione della causa nel ruolo di merito, e pertanto l'affare de quo è stato infine chiamato all'odierna udienza.
L'accoglimento del presente appello consegue direttamente da quello dell'appello che la stessa parte ha proposto avverso la cit. sentenza n. 275/2001, pronunziata da questo Consiglio con separata sentenza decisa in data odierna.
Detta sentenza ha annullato fra l'altro, in una con il diniego di sanatoria edilizia, "i provvedimenti impugnati in primo grado con i [l] ricors [o] originari [o] ... n. 2369/1999 propost [o] al Tar Sicilia", ossia per l'appunto il succitato ordine di demolizione, alla cui inottemperanza aveva fatto seguito l'ordinanza di acquisizione qui gravata in seconde cure.
Per effetto dell'accoglimento, in parte qua, del ricorso in appello n. 507/2002, di cui si è detto, risulta fondato anche il presente gravame, essendo venuto meno, fra l'altro, l'ordine di demolizione di cui l'atto qui impugnato traeva le debite conseguenze.
Sicché va annullato anche l'atto di acquisizione del cespite al patrimonio comunale.
Spese del doppio grado secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado annulla gli atti impugnati in prime cure.
Condanna il Comune di Erice a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre s.g., accessori di legge e rifusione del c.u. se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente FF, Estensore
Vincenzo Neri, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GEN. 2016.
18-08-2016 15:17
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