i medici militari in servizio non possono svolgere attività libero professionale certificativa in relazione a certificazioni di idoneità alla licenza di porto d’armi sancendo la conseguente non autorizzabilità ai sensi dell’art. 209 co. 4 del COM della predetta attività da parte degli Uffici di appartenenza degli stessi – in quanto il rilascio di tali autorizzazioni è riservato ai competenti uffici medico-legali o distretti sanitari delle ASL o della PS.
TAR Lazio - Roma, sez. I bis, n. 5653 del 12/05/2016 Il ricorso è stato rigettato.03-12-2016 21:28 Avv. Antonino Sugamele
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