Google Earth: il ruolo e gli effetti delle nuove tecnologie in rapporto al procedimento amministrativo di autorizzazione paesaggistica.
TAR di Brescia, sez. I, ordinanza 23 marzo – 4 aprile 2016, n. 270
Presidente Calderoni – Estensore Pedron
Considerato a un sommario esame:
1. I ricorrenti hanno chiesto al Comune di Brescia in data 11 maggio 2015 l'autorizzazione paesistica per un intervento di recupero del sottotetto in un edificio situato in viale Venezia. Il progetto prevede anche la realizzazione di due tasche nella copertura (rispettivamente di metri 5,00x1,70 e 2,40x1,10) allo scopo di assicurare il raggiungimento dei rapporti aeroilluminanti nei locali del sottotetto.
2. Sull'area grava il vincolo paesistico posto dal DM 7 maggio 1952.
3. La Commissione comunale per il paesaggio ha espresso parere favorevole in data 10 settembre 2015, dopo aver preso atto di alcune modifiche progettuali che hanno ridimensionato l'impatto dell'intervento. È stato prescritto il mantenimento dell'orditura e dei caratteri architettonici della gronda.
4. La Soprintendenza, in data 22 dicembre 2015, ha invece espresso parere vincolante negativo ai sensi dell'art. 146 comma 5 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Secondo la Soprintendenza vi sarebbero le seguenti criticità: (i) le tasche nella copertura non sono elementi architettonici tradizionali, e provocherebbero la perdita della leggibilità dell'insediamento storico-paesistico; (ii) l'innovazione sarebbe visibile dai percorsi pedonali e carrabili, e in particolare dalla collina sovrastante. Nella relazione depositata il 23 marzo 2016 la Soprintendenza sottolinea che non sarebbe comunque possibile escludere la visione mediante satelliti, accessibile da ogni parte del pianeta.
5. Il Comune si è adeguato, e con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia del 24 dicembre 2015 ha negato l'autorizzazione paesistica.
6. Il ricorso richiama le valutazioni dell'arch. Augusto Loda, esposte nella relazione del 12 febbraio 2016. In particolare, la relazione mette in evidenza i seguenti aspetti: (i) i percorsi pedonali e carrabili della collina non consentono di osservare agevolmente la zona in questione; (ii) l'impatto visivo delle tasche nella copertura è completamente diluito nella visione d'insieme dai punti panoramici e dall'alto; (iii) ben 6 dei 14 edifici che compongono l'isolato sono dotati di aperture a tasca nella copertura.
7. Sulla vicenda così sintetizzata si possono formulare le seguenti osservazioni:
(a) la leggibilità del paesaggio urbano tradizionale presuppone la conservazione di una pluralità di elementi (forma e orditura della gronda, materiali, colori), ma non di tutte le caratteristiche storicamente attestate in un gruppo di edifici. Il giudizio di leggibilità è dato infatti dall'insieme degli elementi caratterizzanti. La modifica di uno di questi può essere bilanciata e riassorbita nell'immagine complessiva grazie alla persistenza degli altri;
(b) occorre poi sottolineare che le innovazioni necessarie per garantire gli attuali standard igienico-sanitari delle abitazioni sono maggiormente accettabili, in un giudizio estetico aggiornato, rispetto a innovazioni voluttuarie e frivole;
(c) la presenza di tasche nelle coperture di quasi la metà degli edifici che compongono l'isolato permette tuttora di apprezzare il pregio architettonico della zona. Non sembra quindi ragionevole ritenere che le due nuove aperture a tasca progettate dai ricorrenti possano alterare l'equilibrio generale;
(d) al contrario, appare evidente che in una visione d'insieme, e quindi da lontano, come è necessario nel giudizio paesistico, le aperture a tasca di modeste dimensioni sono diluite nel paesaggio e non sono percepibili come elementi di interruzione o disturbo;
(e) infine, è verosimile che la visione satellitare possa affermarsi in un prossimo futuro come la principale forma di fruizione delle bellezze paesistiche, in considerazione del numero di persone in grado di accedere alle immagini da ogni parte del mondo via Internet. Da tale cambiamento nella composizione del pubblico non deriva però un vincolo di immodificabilità rafforzato a carico dei luoghi osservabili. Anche in questo nuovo tipo di visione, infatti, è necessario individuare una scala alla quale collegare il giudizio paesistico, che è sempre riferito a un insieme complesso e non a singoli dettagli messi in primo piano.
8. Sussistono quindi i presupposti per concedere una misura cautelare sospensiva e propulsiva. Sospesi i provvedimenti impugnati, vi è l'obbligo per la Soprintendenza di riesaminare la domanda di autorizzazione paesistica, nel rispetto delle indicazioni sopra esposte, e garantendo il contraddittorio con i ricorrenti. Il riesame è diretto in particolare a definire eventuali misure di mitigazione dell'intervento edilizio. Il termine ragionevole per tale adempimento è fissato in 120 giorni dal deposito della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
(a) accoglie la domanda cautelare, come precisato in motivazione;
(b) fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica del 14 novembre 2018;
(c) compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
07-05-2016 12:13
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