Avvocato Amministrativista a Trapani - Diritto Amministrativo - Notizie, Articoli, Sentenze

Sentenza

Esame avvocato: se il candidato è bocciato serve la motivazione non basta il vot...
Esame avvocato: se il candidato è bocciato serve la motivazione non basta il voto
TAR Lombardia, sez. III, sentenza 3 – 28 dicembre 2015, n. 2758
Presidente - Estensore Di Mario

Fatto e diritto

1. La ricorrente ha impugnato gli esiti dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione dl avvocato - sessione 2013 per i seguenti motivi.
I) Difetto di motivazione per violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990, dell'art. 12, comma l, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693), e dell'art. 46, comma 5, legge n. 247/12.
II) Carenza di un'effettiva istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta per sussistenza del c.d. vizio logico-giuridico dell'eccesso di potere.
III) Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza per violazione dell'art. 97, comma l, Cost.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 5478/2014 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado favorevole alla ricorrente.
All'udienza del 13 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo.
Secondo l'art. 46, L. 247/2012 'La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti".
Se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente (in tal senso Tar Lazio 14 luglio 2015n. 9413).
In particolare si deve ritenere che questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l'intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l'evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla professione notarile: è noto, al riguardo, che l'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia “sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”.
Si deve quindi concludere nel senso che la norma transitoria, se esclude l'obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma, non esclude l'obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto degli otto criteri di valutazione indicati dalla Commissione centrale dell'esame di avvocato nella seduta del 02 dicembre 2013.
Il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento del giudizio finale di non ammissione alle prove orali e delle presupposte valutazioni negative sul parere di diritto civile e sull'atto giudiziario redatti dalla ricorrente e con la condanna dell'Amministrazione a disporre il motivato riesame, da parte di una diversa Commissione, delle prove del ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza