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Sentenza

È inammissibile la regolarizzazione postuma dell’offerta di gara....
È inammissibile la regolarizzazione postuma dell’offerta di gara.
La stazione appaltante non può richiedere ai concorrenti alcuna integrazione documentale che si traduca, nei fatti, in una modificazione in itinere dell'offerta già presentata.
La regolarizzazione postuma dell'offerta di gara non può mai essere riferita agli elementi essenziali dell'offerta medesima: invero, la possibilità che i concorrenti regolarizzino, oppure integrino, la documentatone allegata alla domanda incontra, tra gli altri, il limite della immodificabilità dell'offerta e della perentorietà del termine per la sua presentazione e, più in generale, non può tradursi in una lesione della regola della par condicio che informa tutte le procedure di confronto competitivo.
Nelle gare pubbliche l'integrazione documentale è ammissibile solo per la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.
Avv. Antonino Sugamele

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