È inammissibile l’istanza di accesso sottoscritta dal solo difensore.
Qualora l'istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario o che la stessa sia sottoscritta anche dal diretto interessato (e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza), ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, il quale acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell'interessato; in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, invece, l'istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione.
08-03-2016 19:56
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