Decadenza dalla carica di Consigliere comunale per assenza alle sedute del Consiglio
Il T.A.R. salernitano ritiene illegittimo il provvedimento che ha fatto applicazione di una disposizione di uno Statuto comunale, secondo la quale nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, il consigliere comunale decade qualora risulti assente a tre sedute consiliari consecutive o a dieci complessive nell'anno solare, “salvo che sia documentata l'impossibilità a parteciparvi”, con possibilità, quindi per il consigliere censurato, di far valere “ogni ragione giustificativa”.
Nel caso di specie, l'adito Collegio ha ritenuto che, quanto meno rispetto all'assenza del ricorrente a una delle tre sedute, la motivazione espressa a fondamento della disposta decadenza dalla carica si presenta contraddittoria e illogica, e pertanto – venendo meno l'inescusabilità di una delle tre assenze consecutive – viene meno anche il presupposto fattuale, cui ancorare il provvedimento di decadenza adottato dal Consiglio comunale.
La sentenza puntualizza, inoltre, che al fine d'integrare la motivazione del provvedimento lacunosa non è possibile richiamarsi a quanto emerso in sede di dibattito nel Consiglio comunale.
In tal senso, infatti, il dibattito consiliare, se pure può essere utile ad illuminare le ragioni della scelta che si esprime nella votazione, non può costituire di per sé l'elemento essenziale di un provvedimento amministrativo che è la motivazione dell'atto, perché esprime essenzialmente orientamenti personali dei singoli consiglieri che vi prendono parte e quindi rende il senso della scelta deliberativa criptico, non trasparente e dunque inidoneo a dare contezza delle scelte amministrative, con conseguente deficit di comunicazione tra la p. a. ed il privato interessato (Tar Sicilia Catania, Sez. I, 15 luglio 2008, n. 1432).
Esito:
accoglie in parte e in parte dichiara inammissibile il ricorso.
Precedenti giurisprudenziali richiamati:
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 15/07/2008, n. 1432.
28-09-2016 06:50
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