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Sentenza

Contratti pubblici. Nelle procedure di affidamento relative ai contratti pubblic...
Contratti pubblici. Nelle procedure di affidamento relative ai contratti pubblici di lavori i concorrenti debbono indicare nell'offerta economica i costi per la sicurezza interni o aziendali, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara.
Contratti pubblici - Con la sentenza n. 3 del 20 marzo la Plenaria ha affermato il principio di diritto per cui nelle procedure di affidamento relative ai contratti pubblici di lavori i concorrenti debbono indicare nell'offerta economica i costi per la sicurezza interni o aziendali, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara, ritenendo il giudice amministrativo che l'obbligo di procedere alla previa indicazione di tali costi, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricava in modo univoco da un'interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del Dlgs n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice.

In sostanza, la Plenaria opta per una interpretazione degli articoli 26, comma 6, del Dlgs n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, del Codice, nel senso che l'obbligo di indicazione specifica dei costi di sicurezza aziendali non possa che essere assolto dal concorrente, unico in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa e operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile assolvimento alla stazione appaltante, stante la sua non conoscenza degli interna corporis dei concorrenti.

Si aggiunga che un approccio ermeneutico che non imponesse la specificazione dei costi interni nell'offerta per lavori priverebbe il giudizio di anomalia delle previe indicazioni al riguardo da sottoporre a verifica così inficiando l'attendibilità del giudizio finale.

Ad avviso del Consiglio di Stato, a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella stessa Costituzione, si deve allora fare capo a una lettura delle norme costituzionalmente orientata, unica idonea a ricomporre le incongruenze rilevate, che porta a ritenere l'obbligo dei concorrenti di presentare i costi interni per la sicurezza del lavoro anche nelle offerte relative agli appalti di lavori.
Avv. Antonino Sugamele

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