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Sentenza

Candidato al lavoro pubblico in Provincia iscritto al relativo albo professional...
Candidato al lavoro pubblico in Provincia iscritto al relativo albo professionale: è agrotecnico e non perito agrario; per il Consiglio di Stato, è irrilevante.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19 – 20 gennaio 2016, n. 172
Presidente Contessa – Estensore Prosperi

In fatto e in diritto

Vista la sentenza impugnata con la quale è stato ritenuto non ammissibile alla procedura concorsuale per un posto di istruttore tecnico categoria C presso la Provincia di Sassari l'attuale appellante, in quanto privo del titolo costituito dall'iscrizione all'albo dei periti agrari richiesto dal bando ed invece iscritto all'albo professionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
Viste le censure sollevate con l'appello concernenti l'equivalenza del diploma di agrotecnico e della relativa iscrizione all'apposito albo professionale;
Considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è pronunciata recentemente più volte sull'equipollenza dei titoli di studio in questione e da ultimo con il parere 24 ottobre 2012 n. 4335, della Sezione II, in cui si è rammentato il precedente l'analogo parere della III Sezione n. 195 del 10 marzo 1998, secondo cui tra i due diplomi (di agrotecnico e di perito agrario) vi è una totale equiparazione - confermata anche dall'art. 55 del d.P.R. 5.6.2001, n. 328 che prevede le medesime classi di laurea ( 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40) per l'accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato - essendo da considerare ormai superata la duplicazione del corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione;
Rilevato che doveva comprendersi il significato della segnalazione inviata al Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con nota in data 21.9.2009, in cui si è sottolineata che la limitazione dell'accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di agrotecnico ai soli soggetti titolari del diploma di agrotecnico avrebbe costituito una barriera all'ingresso della professione di agrotecnico non necessaria né proporzionata, stante l'equiparazione dei titoli di studio.
Ritenuto che l'equipollenza dei titoli di studio di cui sopra non possa essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale anche in dipendenza di quanto riportato dalla nota in data 21.9.2009 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e visto che opposta interpretazione porterebbe a conclusioni del tutto illogiche – equipollenza dei titoli di studio, ma diversità dell'esame di abilitazione – nel qual caso l'equipollenza rimarrebbe priva di significato;
Considerato quindi che l'appello deve essere accolto e che possono essere compensate le spese di giudizio per ambedue i gradi, viste le incertezze del passato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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