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Sentenza

Bar. Ripetuti episodi di schiamazzi. Legittimo prolungare la sospensione dell'at...
Bar. Ripetuti episodi di schiamazzi. Legittimo prolungare la sospensione dell'attività sonora?
TAR Veneto, sez. III, sentenza 26 maggio – 16 giugno 2016, n. 644
Presidente Settesoldi – Estensore Rinaldi

Fatto e diritto

Il ricorrente, titolare di una bar nel centro di Verona, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, riscontrata la reiterata violazione delle prescrizioni del regolamento sulle attività rumorose, ha disposto la sospensione della diffusione di riproduzione musicali per 28 giorni consecutivi, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Ha resistito al ricorso l'Ente Civico contrastando analiticamente le avverse pretese.
Alla camera di consiglio del 26 maggio 2016, il Collegio, ravvisati i presupposti di cui all'art. 60 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha commesso plurime trasgressioni delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale che disciplina le attività rumorose.
Il provvedimento impugnato richiama, infatti, tre distinte violazioni del prefato regolamento comunale commesse dal ricorrente nell'arco di soli 8 mesi e in 12 mesi dall'apertura e segnatamente:
1) il verbale di accertamento del 20 marzo 2015 n. 29675 con cui la Polizia Municipale ha riscontrato l'effettuazione di attività musicale amplificata in assenza di titolo (nel verbale si legge che "il giorno 13/03/2015, alle ore 23.45 in Verona, Via 4 Novembre I3/C.... il controllo è stato effettuato su richiesta della Centrale Operativa del Comando a seguito di telefonata lamentante `musica ad alto volume e schiamazzi'... sul posto si rilevava la presenza di una quarantina di avventori che si intrattenevano all'esterno dell'esercizio sull'antistante marciapiede; la porta d'ingresso era spalancata e l'interno del locale... era affollato. Al vociare dei numerosi astanti si sommava la musica amplificata, ivi diffusa... ";
2) il verbale di accertamento dell'08 aprile 2015 n. 29751 con cui la Polizia Municipale ha riscontrato l'effettuazione di attività musicale amplificata in assenza di titolo (nel verbale si legge che: "il giorno 03/04/2015 alle ore 23.55 in Verona, fa 4 Novembre I3/C.... Il controllo è stato effettuato su richiesta della Centrale Operativa del Comando a seguito di lamentele telefoniche... giunto in loco, gli operatori riscontravano la presenza di circa venticinque avventori che si intrattenevano all'esterno dell'esercizio sull'antistante marciapiede; la porta d'ingresso era tenuta spalancata e, pertanto, al vociare dei predetti si sommava quello delle circa quindici persone che si trovavano all'interno; anche la musica amplificata diffusa nel locale fuoriusciva...";
3) verbale n. 98 del 2015 con cui la Questura di Verona ha contestato al ricorrente la violazione dell'articolo 1l del regolamento comunale, recependo le risultanze del controllo svolto dalla Polizia di Stato in data 28.11.2015 h 1,20 allorchè gli agenti accertavano che il ricorrente “ non aveva adottato i necessari accorgimenti atti a garantire il rispetto della convivenza civile assicurando un'adeguata sorveglianza volta a garantire il normale svolgimento dell'attività e quindi a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori. Più precisamente l'intervento degli operatori della volante si era reso necessario in quanto erano arrivate telefonate alla sala operativa della Questura che segnalavano il disturbo arrecato da numerose persone che stazionavano all'esterno del predetto locale. Giunti sul posto gli operatori constatavano immediatamente che circa 50 persone sostavano all'esterno del locale tra il plateatico e il marciapiede parlando ad alta voce e quasi tutti stavano consumando, su bicchieri di vetro, bevande alcoliche...”.
Il provvedimento impugnato non si fonda, dunque, esclusivamente sull'originaria mancanza del nulla-osta richiesto dagli articoli 10 e 12 del regolamento, ma anche sul comportamento rumoroso degli avventori del pubblico esercizio gestito dal ricorrente, che con i loro schiamazzi disturbavano in orari notturni la quiete e il riposo degli abitanti della zona.
La contraria ricostruzione dei fatti sostenuta nell'atto introduttivo del giudizio - in cui si afferma che, al momento dell'accesso degli agenti, la musica era spenta, nel plateatico non vi erano avventori, ecc.- non è idonea a sovvertire le risultanze dei verbali redatti dagli organi accertatori (appartenenti alla Polizia Municipale e alla Questura di Verona), che com'è noto sono dotati di fede privilegiata e fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento: di tale valore probatorio appare consapevole lo stesso ricorrente, il quale ha inizialmente chiesto il rinvio della camera di consiglio al fine di proporre querela di falso, salvo poi rimeditare l'originario intendimento.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per respingere i motivi di ricorso con cui l'istante censura il provvedimento impugnato sotto i profili della violazione di legge, del vizio di motivazione, della carenza d'istruttoria, del travisamento dei fatti, del difetto di proporzionalità e del mancato rispetto dei principi del giusto procedimento (la comunicazione di avvio del procedimento risulta essere stata inviata via pec e ricevuta dall'interessato in data 12 gennaio 2016: non consta che, nei termini previsti dall'art. 10 della legge n. 241/1990, il ricorrente abbia presentato memorie scritte e documenti che l'amministrazione avesse l'obbligo di valutare).
Privi di pregio sono, altresì, gli ulteriori motivi di ricorso con cui il ricorrente deduce, in varia guisa, l'illegittimità delle prescrizioni del regolamento comunale poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il regolamento sulla rumorosità, adottato dal Comune di Verona in attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, appare immune da tutte le censure dedotte.
L'art. 11, che impone all'esercente determinate attività commerciale (bar, trattorie, birrerie, sale giochi, discoteche, ecc) di vigilare mediante proprio personale sui frequentatori del pubblico esercizio all'interno dello stesso e nelle sue immediate pertinenze, richiedendo se del caso l'intervento delle Forze dell'Ordine, sfugge ai rilievi critici del ricorrente in quanto finalizzato a contenere gli effetti negativi provocati da attività che comportano il rumore antropico degli avventori sulla tranquillità pubblica e privata.
La misura della sospensione della diffusione della musica prevista dall'art 33 non appare sproporzionata rispetto alle infrazioni che ne giustificano l'applicazione: trattasi, invero, di misura più lieve rispetto al potere di riduzione dell'orario di apertura pacificamente riconosciuto al Comune, sicchè il sacrificio imposto al gestore del locale può dirsi adeguato e proporzionato agli interessi coinvolti dalla fattispecie.
La durata più che proporzionale della sospensione (dodici giorni di sospensione per la seconda violazione: ventotto giorni di sospensione per la terza violazione, ecc.) non appare irragionevole né eccessiva e si giustifica con finalità di deterrenza.
Per quanto sin qui esposto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3000 (euro tremila), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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