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Sentenza

Armi e materie esplodenti - Licenza di porto d'armi - Rilascio - Condizione....
Armi e materie esplodenti - Licenza di porto d'armi - Rilascio - Condizione.
Consiglio di Stato, sez. III, 02/08/2016,  n. 3498
  La regola, che l'art. 43, t.u. 18 giugno 1931, n. 773 ha inteso introdurre nell'ultima sua parte, è che la Pubblica amministrazione può rilasciare la licenza di porto d'armi, o mantenerne gli effetti, solo nei confronti di chi non abbia violato disposizioni penali sulla punibilità di condotte caratterizzate da una certa gravità, anche perché vi sarebbe con ogni plausibilità il turbamento della collettività se potessero circolare con armi, col permesso della Autorità, persone nei confronti delle quali pendano procedimenti penali per gravi reati e nei confronti delle quali, in ipotesi, potrebbe esservi l'esecuzione di atti dell'Autorità giudiziaria.
Avv. Antonino Sugamele

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