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Sentenza

Acquisti sul mercato elettronico. L'aggiudicazione provvisoria non è obbligatori...
Acquisti sul mercato elettronico. L'aggiudicazione provvisoria non è obbligatoria.
Tar Lazio, sez. Roma I-ter, sentenza 18 dicembre 2015 – 19 febbraio 2016, n. 2199
Presidente/Estensore Panzironi

Fatto

Con ricorso notificato in data 15 novembre 2013 la società ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione del 18 ottobre 2013 alla ditta Mirafan Srl della procedura di richiesta di offerta effettuata su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di 5400 fondine operative per cinturone.
Premette fatto:
-di aver partecipato alla RDO per la fornitura delle fondine operative per cinturone tipo cordura bleu, con il criterio del prezzo più basso;
-di aver allegato la propria offerta economica corredata della documentazione richiesta nelle condizioni di fornitura;
-di aver verificato, alla scadenza della RDO, che la stazione appaltante aveva proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Mirafan, l'unica altra partecipante alla procedura;
-di essersi immediatamente opposta all'aggiudicazione ritenendo l'offerta anormalmente bassa e, in tal modo, provocando la richiesta da parte dell'amministrazione di chiarimenti all'aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n.163 del 2006;
-di aver quindi formulato richiesta di accesso agli atti amministrativi;
-di aver verificato l'illegittimità dell'aggiudicazione definitiva alla ditta Mirafan e di aver quindi proposto il presente ricorso.
L'istante denuncia l'illegittimità della procedura concorsuale per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Si è altresì costituita la società controinteressata, insistendo per la reiezione del gravame in quanto infondato.
Con ordinanza n. 4853 del 2013 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione in sede di collaudo.
All'odierna pubblica udienza la causa, completamente istruita, è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Occorre premettere che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è un mercato digitale in cui l'amministrazione può acquistare beni e servizi- per valori inferiori alla soglia comunitaria- proposti dalle aziende fornitrici abilitate.
Il mercato elettronico presenta alcuni vantaggi rispetto alle gare tradizionali, quali la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità consentendo di ampliare la platea dei fornitori, e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale.
Nella procedura per cui è causa la stazione appaltante ha effettuato una richiesta di offerta (RDO), che consiste nella richiesta al fornitore di offerte personalizzate, allegando i documenti contenenti le specifiche condizioni richieste, nonché i criteri sulla base dei quali si intendono valutare le offerte.
Pervenivano le offerte di due sole società, la società ricorrente e la società controinteressata.
La prima presentava offerta al prezzo complessivo di euro 129.060,00 mentre la seconda presenta l'offerta al prezzo complessivo di euro 98.820,00, aggiudicandosi la gara.
Al fine di verificare la congruità dell'offerta l'amministrazione, esercitando la facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiedeva puntuali giustificazioni delle voci di prezzo.
A seguito del puntuale riscontro delle richieste dell'amministrazione da parte della società aggiudicatrice e della presentazione della documentazione occorrente per effettuare le verifiche di cui all'articolo 38 del codice degli appalti, la stazione appaltante provvedeva all'aggiudicazione definitiva.
Con il primo motivo di ricorso l'istante denuncia la violazione e falsa applicazione del codice degli appalti, della legge n. 241 del 1990, dell'articolo 97 della Costituzione, nonché l'eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza tra gli operatori economici, e dei principi di imparzialità, logicità, efficienza, congruità, certezza dell'azione amministrativa e per insufficienza e carenza della motivazione.
Secondo il ricorrente l'amministrazione avrebbe illegittimamente aggiudicato nonostante la società controinteressata avesse omesso di allegare alla propria offerta la scheda tecnica dettagliata del prodotto, essendo questo il documento fondamentale per la completezza dell'offerta.
L'offerta sarebbe stata, quindi, carente degli elementi essenziali e la società avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa.
Con ulteriori motivi di ricorso l'istante denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge nonché l'eccesso di potere sotto vari profili poiché la società controinteressata, in quanto società solamente commerciale, avrebbe falsamente dichiarato di non affidare alcune attività oggetto della presente gara in subappalto.
Tale mendace dichiarazione avrebbe inoltre impedito all'amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in capo al subappaltatore.
Infine il ricorrente lamenta la violazione di legge e l'eccesso di potere poiché l'amministrazione avrebbe proceduto direttamente all'aggiudicazione definitiva, omettendo il passaggio procedimentale dell'aggiudicazione provvisoria.
Infine si contesta la legittimità del rifiuto dell'amministrazione di annullare in autotutela l'aggiudicazione, come richiesto dalla società ricorrente.
Dagli atti di causa e dalle memorie difensive dell'amministrazione intimata e della controinteressata emerge la legittimità dell'operato dell'amministrazione appaltante.
Nella procedura in questione, infatti, con l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto previste dal soggetto appaltatore, essendo obbligato ad attestare la conformità del prodotto offerto alle suddette condizioni mediante autocertificazione.
Avuto riguardo all' offerta presentata dalla ditta Mirafan risulta che essa aveva precisato il numero di codice del proprio prodotto al fine di fornire i dati identificativi dello stesso ed aveva presentato autocertificazione della conformità dello stesso alle specifiche tecniche richieste.
Risultava quindi ultronea la presentazione della scheda tecnica particolareggiata del prodotto, essendo sufficiente l'autocertificazione della conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche.
Come in precedenza illustrato il mercato elettronico della pubblica amministrazione è informato a obiettivi di semplificazione e celerità in un'ottica di superamento di tutti i profili formali che caratterizzano, viceversa, le procedure concorsuali tradizionali.
Di conseguenza, legittimamente l'amministrazione non ha escluso la società controinteressata per carenze documentali, rinvenendosi comunque la possibilità di verificare la conformità del prodotto alle specifiche tecniche.
Del pari infondate sono le censure relative alla asserita falsità delle dichiarazioni rese dalla società controinteressata in ordine all'affidamento delle forniture in subappalto.
L'aggiudicatario, infatti, aveva attestato di avere quale oggetto sociale “la produzione e commercio internazionale sia all'ingrosso che al dettaglio di merci, prodotti ed accessori destinati all'abbigliamento, arredamento, casermaggio ed affini..”, dichiarando di poter fornire il prodotto richiesto. Peraltro il sistema MePA non richiede di indicare il nome del subappaltatore al momento della partecipazione alla RDO e non è, comunque, rinvenibile il divieto di acquisire prodotto da terzi; deve, quindi escludersi che la controinteressata abbia reso dichiarazioni mendaci che avrebbero dovuto determinare la sua esclusione.
Infine occorre evidenziare che il sistema MePA consente l'aggiudicazione definitiva in modo diretto, omettendo il passaggio dell'aggiudicazione provvisoria che non rappresenta, pertanto, una fase obbligata; naturalmente il sistema non impedisce all'amministrazione di effettuare le necessarie e dovute verifiche della congruità dell'offerta, del possesso dei requisiti dell'aggiudicataria e di quant'altro previsto dal codice dei contratti.
L'amministrazione ha, infatti, proceduto alla verifica della asserita anomalia dell'offerta, recependo le giustificazioni fornite dalla ditta controinteressata e ritenendo, quindi, il documento presentato completo e compatibile con il prezzo dell'offerta.
Passando all'esame di motivi aggiunti, notificati in data 1 aprile 2014, il Collegio ne rileva parimente l'infondatezza.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili del comportamento della stazione appaltante che non ha effettuato le necessarie verifiche tecniche sulla fornitura del prodotto richiesto; censura inoltre il mancato annullamento della procedura medesima nell'esercizio dei poteri di autotutela, avuto riguardo ai poteri successivi alla verifica della congruità del prezzo.
In realtà l'amministrazione non avrebbe potuto agire in autotutela poiché il contratto era già stato stipulato con conseguente preclusione per l'amministrazione dell'uso dello strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, 20 giugno 2014 n. 14).
Quanto al primo profilo di censura, relativo alla mancata effettuazione delle verifiche suggerite dall'Ufficio Tecnico in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta, occorre evidenziare che non vi era alcun obbligo per l'amministrazione, dal momento che essa aveva effettuato i dovuti controlli, riguardo alle caratteristiche della merce fornita dall' aggiudicataria, in sede di collaudo.
Con successivi motivi aggiunti, notificati 2 luglio 2014, la ricorrente sviluppa due ulteriori censure.
Con il primo motivo la società istante ribadisce la necessità di esclusione della controinteressata per aver allegato all'offerta dichiarazioni mendaci a proposito delle modalità attraverso le quali avrebbe provveduto alla realizzazione della merce oggetto della fornitura.
In secondo luogo afferma l'illegittimità dei provvedimenti poiché l'amministrazione non avrebbe provveduto a una serie di verifiche tecniche del prodotto.
In particolare l'istante contesta l'intera fase procedimentale effettuata in sede di collaudo ritenendola illegittima in quanto la commissione di collaudo avrebbe omesso di menzionare i valori non conformi accettando la fornitura nel suo complesso, non avrebbe chiarito nel relativo verbale quali analisi erano state effettuate e quali valori erano stati presi in considerazione.
I motivi aggiunti sono infondati quando ribadiscono le censure contenute nel ricorso originario in ordine alle asserite dichiarazioni mendaci rese dalla società aggiudicataria sulla scelta di affidare ad un terzo la realizzazione degli equipaggiamenti.
Il collegio ha già avuto modo di rilevare l'infondatezza delle censure con argomentazioni che dovranno essere ribadite anche in relazione ai motivi aggiunti.
Giova evidenziare, in relazione al secondo motivo di censura, che tutto quanto è stato dedotto in ordine all'accettazione della fornitura, riproduce nella sostanza quanto già dedotto in ordine alla asserita non conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche.
Rientra nella valutazione dell'amministrazione la facoltà di accettare il prodotto offerto sulla base delle risultanze tecniche derivanti dalle verifiche effettuate dal proprio ufficio tecnico; nel caso di specie l'ufficio tecnico del Ministero dell'Interno (UTAM), sia pure in sede di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, ha provveduto a verificare la congruità e la conformità del prodotto alle specifiche tecniche riguardo alla volontà e capacità prestazionali delle materie prime impiegate fornendo alla stazione appaltante le necessarie indicazioni.
Conclusivamente il Collegio respinge il ricorso ed i motivi aggiunti siccome infondati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti come in epigrafe proposti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1000,00 per ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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