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Sentenza

Accesso aeroportuale: il privato non paga. I taxi e i mezzi ingombranti dedicati...
Accesso aeroportuale: il privato non paga. I taxi e i mezzi ingombranti dedicati al trasporto di persone pagano il dazio.
Tar Emilia – Romagna, sez. I, sentenza 3 – 21 dicembre 2015, n. 1162

Presidente Pasi – Estensore Caso

Fatto e diritto

Richiamata la “necessità di emanare una nuova Ordinanza per regolamentare con maggiore chiarezza ed univocità la circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto G. Marconi di Bologna, a seguito dei lavori di modifica della viabilità realizzati dal gestore SAB SpA”, l'ENAC - Direzione Aeroportuale Emilia Romagna provvedeva in tal senso con ordinanza n. 2/2015 in data 9 marzo 2015. In particolare, per quel che rileva nella presente controversia, veniva stabilito all'art. 10 che “le aree di parcheggio aperte al pubblico sono quelle riportate nella planimetria n. 1 allegata e sono così identificate: Parcheggio “P1” a pagamento con 684 posti auto oltre 74 stalli per Kiss & Fly più 4 gratuiti per disabili; Parcheggio “P2” multipiano a pagamento con 1291 posti auto più 25 gratuiti per disabili; Parcheggio “Express Car Park” a pagamento con 146 posti auto; Parcheggio “Express Premium” a pagamento con 76 posti auto utilizzabili anche per Kiss & Fly più 2 gratuiti per disabili al primo piano; Parcheggio “P3” a pagamento con 957 posti auto; Parcheggio “Moto” a pagamento con 71 posti moto. Sono inoltre disponibili dei parcheggi riservati al personale aeroportuale appartenente a concessionari, sub concessionari ed Enti di Stato ed identificati da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale (Parcheggio Staff). La SAB espone tutte le proprie tariffe all'ingresso dei rispettivi parcheggi a pagamento e in aerostazione e le pubblica sul proprio sito web” e all'art. 11 che “l'accesso al parcheggio “Express Premium e P1” avviene con le seguenti modalità: - per le autovetture fino a 1,85 mt. di altezza la sosta è gratuita per i primi 10 minuti (Kiss & Fly) per consentire il carico e lo scarico dei passeggeri. Oltre tale limite temporale la sosta è a pagamento mediante l'applicazione delle tariffe della SAB di cui all'articolo 10; - per i veicoli di altezza superiore la sosta è a pagamento; - Per garantire rotazione, nella zona Kiss & Fly posta a piano terra, la sosta viene limitata a max 2 ore, oltre, il Gestore Aeroportuale ha facoltà di rimuovere l'autoveicolo secondo le modalità descritte all'articolo 7 con spese a totale carico del proprietario. Il Gestore Aeroportuale, per fini commerciali ed allo scopo di prevenire abusi, ha facoltà di prevedere eccezioni ai limiti di altezza sopraindicati in altre aree di parcamento”. Quanto alla tariffa per i veicoli di altezza superiore a 1,85 mt., l'ente gestore dell'aeroporto la fissava in € 10,00 a passaggio.
Le società ricorrenti, che svolgono attività di deposito e custodia di autoveicoli in aree limitrofe alla struttura aeroportuale e prestano per i loro clienti un servizio di “navetta” a mezzo di pulmini di altezza di circa due metri, impugnano in parte qua le suindicate determinazioni, perché ne determinano l'obbligo di corresponsione della relativa tariffa per il solo fatto di accedere all'area di carico/scarico delle persone, mentre i veicoli più piccoli godono di dieci minuti di tempo per effettuare le medesime operazioni senza oneri economici.
Denunciano la disparità di trattamento che grava sugli autoveicoli di altezza superiore a 1,85 mt., con l'unico obiettivo di colpire la categoria degli autoparcheggiatori esterni all'aeroporto e renderne insostenibile, perché molto oneroso, il servizio di trasporto dei clienti da e per la struttura, così favorendo chi gestisce i parcheggi interni all'area demaniale e quindi di fatto alterando la concorrenza nel settore, anche per il considerevole importo del “pedaggio” in tal modo imposto e il conseguente sacrificio della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita, in un quadro di vero e proprio impiego del bene pubblico in concessione piegato al perseguimento di finalità estranee a quelle istituzionali. Lamentano, per le ragioni indicate, anche la violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, stante la mancata considerazione delle esigenze e delle aspettative dei soggetti coinvolti e l'omessa tutela del consumatore finale.
Di qui la richiesta di annullamento in parte qua delle determinazioni impugnate.
Si sono costituiti in giudizio l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Ha spiegato intervento ad adiuvandum la Garage Triumvirato S.r.l., in quanto asseritamente titolare di un interesse uguale a quello delle società ricorrenti, stante lo svolgimento di attività imprenditoriale analoga.
Chiamato a pronunciarsi sull'istanza cautelare delle società ricorrenti, il Tribunale fissava l'udienza pubblica per la trattazione del merito della causa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod.proc.amm. (v. ord. n. 232/2015 del 31 luglio 2015).
All'udienza del 3 dicembre 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso si presenta infondato, il che induce il Collegio a prescindere dall'approfondimento di eventuali profili di inammissibilità della domanda giudiziale.
Dispone l'art. 6 del «Nuovo codice della strada» che “nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati” (comma 7). A sua volta, l'art. 1 della legge n. 33 del 2012 («Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali») prevede che “al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto” (comma 1). L'art. 705 del Codice della Navigazione, infine, stabilisce che il “gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato …” (comma 1).
In tale quadro normativo è intervenuta l'ordinanza n. 2/2015 dell'ENAC - Direzione Aeroportuale Emilia Romagna, a ciò indotto dalla dichiarata “necessità di emanare una nuova Ordinanza per regolamentare con maggiore chiarezza ed univocità la circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto G. Marconi di Bologna, a seguito dei lavori di modifica della viabilità realizzati dal gestore SAB SpA”. La questione sottoposta all'esame del Collegio investe, in particolare, la regolamentazione delle aree di parcheggio aperte al pubblico (artt. 10 e 11), nella parte in cui, riservati 74 stalli nel parcheggio “P1” e 76 posti nel parcheggio “Express Premium” alla zona c.d. Kiss&Fly – che si caratterizza per la sosta gratuita per i primi dieci minuti al fine di consentire il carico e scarico dei passeggeri (con un limite temporale comunque non superiore alle due ore complessive nell'area posta a piano terra) –, ha circoscritto la franchigia temporale dei dieci minuti alle autovetture con altezza non superiore a mt. 1,85, mentre ha previsto per tutti gli altri autoveicoli il pagamento anche della più breve occupazione dell'area aeroportuale; si tratta di accertare, quindi, se la differenziazione di regime tra le due tipologie di automezzi, in relazione alle loro dimensioni, integri una disparità di trattamento o comunque un arbitrario e sviato esercizio della funzione amministrativa in materia, anche in ragione della necessaria tutela della libera iniziativa economica e del conseguente divieto di introdurre misure discriminatorie tra le imprese, stante oltretutto la lamentata tariffa di € 10,00 a tale scopo stabilita dall'ente gestore dello scalo aeroportuale.
Il principio-cardine da cui non si può prescindere per la risoluzione della questione è quello sotteso al provvedimento n. 24190 in data 31 gennaio 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ovvero il riconoscimento, in capo al gestore aeroportuale, del diritto di percepire un equo corrispettivo da quanti esercitano attività di impresa nelle aree dallo stesso amministrate quale concessionario dell'aviostazione, ovvero da quanti utilizzano le infrastrutture aeroportuali per finalità di lucro. In quest'ottica ben si comprende come la soglia di altezza di 1,85 mt. costituisca un non irragionevole mezzo di differenziazione tra chi come privato cittadino raggiunge lo scalo aereo e chi invece si serve di veicoli professionali, generalmente di maggiori dimensioni, per provvedere al trasporto di persone nell'esercizio di un'attività di impresa, o quanto meno si tende in tal modo a far gravare il costo del servizio di sosta per carico/scarico di passeggeri e relativi bagagli su quegli imprenditori che, impiegando i veicoli più grandi e quindi trasportando più clienti per ogni singola tratta, è presumibile ricavino maggiori introiti dalla loro attività, anche quando meramente accessoria ad altri servizi (quali l'autoparcheggio custodito in aree limitrofe all'aeroporto o il soggiorno in hotel). Non si tratta, dunque, di una discriminazione a danno della categoria dei titolari dei parcheggi esterni allo scalo – i quali mettono a disposizione dei loro clienti l'automezzo per raggiungere il terminal – e ad indebito vantaggio della società che amministra i parcheggi interni all'area demaniale, ma di scelta coerente con la particolare natura dei vari soggetti interessati, che anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inteso non anticoncorrenziale se la si inquadra in una legittima remunerazione dell'uso delle aree dell'aviostazione per finalità collegate all'esercizio di un'attività di impresa.
Né l'importo della tariffa fissato in € 10,00 per ogni accesso si rivela in sé esorbitante e quindi tale da risolversi in una limitazione di fatto del libero esercizio dell'attività economica. La circostanza che il servizio di “navetta” assicurato ai loro clienti dalle società ricorrenti avvenga con mezzi dotati in genere di nove posti evidenzia come il costo si ripartisca in realtà su più fruitori dell'attività di trasporto e veda perciò decisamente ridurre la sua incidenza su prestazioni che, per quanto dichiarate gratuite o di cortesia, rientrano all'evidenza in un pacchetto di servizi il cui corrispettivo si concreta in un prezzo unico che necessariamente li ingloba tutti, a copertura delle varie spese sostenute dall'impresa. Non è poi pertinente il richiamo alla più bassa tariffa di accesso riservata ai taxi e simili, stante la manifesta differente tipologia di attività svolta da detti mezzi e la conseguente improponibilità di un raffronto privo di dati omogenei.
In conclusione, il ricorso va respinto.
La particolarità del caso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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