Accelerazione dei procedimenti amministrativi: il decreto in G.U.
Il d.P.R. del 12 settembre 2016, n. 194, avente ad oggetto «Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124/2015», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252/2016, si pone l'obiettivo di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi che riguardano rilevanti insediamenti produttivi e opere di importante impatto sul territorio.
Rilevanti insediamenti produttivi. Il d.P.R. del 12 settembre 2016, n. 194, avente ad oggetto «Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge n. 124/2015», è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252/2016, in applicazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella stessa legge 124/2015, e reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.
I procedimenti oggetto della semplificazione. I procedimenti di cui al comma 1, inclusi quelli previsti dal d.lgs. n. 50/2016 concernente il Nuovo codice degli appalti pubblici, hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attività.
Individuazione degli interventi. Entro il 31 gennaio di ogni anno, chiarisce ancora il provvedimento, «ogni ente territoriale può individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali corredato da una specifica analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale, redatto anche tenendo conto, ove applicabili, delle linee guida previste dal Presidente del Consiglio». Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche su segnalazione del soggetto proponente, progetti non inseriti nell'elenco di cui al comma 1 o in altro atto di programmazione, la cui realizzazione sia tuttavia suscettibile di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, e tale capacità sia dimostrata dalla documentazione di cui al medesimo comma.
01-11-2016 08:39
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