Trasferimento da un’università straniera ad una italiana per quelle facoltà il cui accesso è preceduto dal test, com'è il caso di medicina. Come orientarsi?
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 luglio – 7 agosto 2015, n. 3908
Presidente Caracciolo – Estensore Scanderbeg
Fatto e diritto
1.- Il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 12 gennaio 2013 n. 255 che ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati avverso gli atti (meglio descritti nell'epigrafe della impugnata sentenza) con i quali l'Università dell'Aquila, su espressa sollecitazione del MIUR, ha disposto l'annullamento dei trasferimenti presso l'Ateneo aquilano degli originari ricorrenti, già iscritti a distinti corsi di laurea in Medicina e chirurgia presso alcune Università della Romania.
Gli appellanti lamentano l'erroneità della gravata sentenza e ne chiedono la riforma, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado, sul rilievo della piena autonomia delle scelte normative nazionali riguardo al contingentamento dell'accesso ai corsi universitari ed alle modalità di organizzazione dei percorsi formativi, scelte non condizionate dalle fonti normative di matrice comunitaria ( riguardanti il mutuo riconoscimento dei diplomi e degli altri titoli di studio, il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero il cosiddetto “riconoscimento accademico”, le cui concrete modalità operative sono pur lasciate alla discrezionalità dei legislatori nazionali).
Si sono costituite le parti appellate per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.
All'udienza pubblica del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L'appello è infondato e va respinto nei sensi di cui appresso.
La questione controversa attiene alla verifica della compatibilità comunitaria della scelta della Amministrazione universitaria di negare ( con revirement sollecitato da una nota ministeriale, pur essa oggetto di impugnazione di primo grado, rispetto alla prima determinazione di ammissione ai corsi) l'iscrizione ai corsi di laurea in Italia a studenti che, in quanto iscritti al primo anno in un'Università di altro Paese membro ( nella specie la Romania), non si sono sottoposti ai test di accesso previsti dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, che ha introdotto per la Facoltà di Mecidina e Chirurgia il sistema del numero programmato.
E' noto che sulla questione si è di recente pronunciata l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ( Ad.plen. 28 gennaio 2015 n. 1).
3.- Il Collegio non può che richiamarsi a tale autorevole precedente, condividendone l'impianto motivazionale (cui si fa ogni più ampio rinvio).
Al termine di una completa ed esaustiva disamina di tutte le questioni implicate, nella richiamata sentenza si è tra l'altro precisato come questo Consiglio abbia più volte ribadito ( da ultimo, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2028 e 30 maggio 2014, n. 2829 ) che è legittima l'esclusione da un qualsiasi anno di corso degli studenti di università estere, che non superino la prova selettiva di primo accesso, eludendo con corsi di studio avviati all'estero la normativa nazionale ( v. anche Cons. Stato, sez.VI, 15 ottobre 2013, n. 5015; 24 maggio 2013, n. 2866 e 10 aprile 2012, n. 2063 ).
Secondo tale orientamento la disciplina recante la programmazione a livello nazionale degli "accessi" non farebbe distinzioni fra il primo anno di corso e gli anni successivi ( art. 1, comma 1, e 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in rapporto alle previsioni del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei ); di conseguenza, il rilascio di nulla osta al trasferimento da atenei stranieri e l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo richiederebbero comunque il previo superamento della prova nazionale di ammissione prevista dall'art. 4 citato ( ai fini, appunto, della “ammissione” ), sia per l'immatricolazione al primo anno accademico, sia, come dedotto appunto dall'Università odierna appellante, per l'iscrizione ad anni successivi in conseguenza del trasferimento.
Tale conclusione, che assume la legittimità dei dinieghi adottati nei casi in cui si tratti di trasferimento da ateneo straniero senza previo superamento dei test d'accesso in Italia è stata tuttavia sottoposta ad un'attenta rimeditazione, sulla base delle attente osservazioni attinenti all'interpretazione logico-letterale della normativa di riferimento.
Sul piano puramente letterale e sistematico è stato in particolare rilevato che:
- a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvengono ai commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, che, senz'alcun riferimento a requisiti per l'ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente;
- mentre con specifico riguardo ai trasferimenti nessuno specifico requisito di ammissione è previsto, l'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 subordina l'ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale ( art. 1 ) o dalle singole università ( art. 2 ) al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”;
- sebbene la norma non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell'aspirante nel sistema universitario”, a rendere sicuramente preferibile e privilegiata tale interpretazione può valere, nell'àmbito del corpus complessivo delle norme concernenti l'accesso ai corsi di studio universitari, l'art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che, nell'indicare i “requisiti di ammissione ai corsi di studio”, fa esclusivo riferimento, ai fini della ammissione ad un corso di laurea (di primo livello o magistrale: vedansi i commi dall'1 al 3), al “possesso del diploma di scuola secondaria superiore”, ch'è appunto il titolo imprescindibile previsto per l'ingresso nel mondo universitario; il che rende palese che quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente ( e solo allo studente ) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema;
Inoltre, sul piano logico-sistematico la Adunanza plenaria ha rilevato che :
- se i contenuti della prova di ammissione di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola ( v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004 ), intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti;
- non a caso, in tale direzione, una ulteriore specificazione si ritrova nell'allegato “A” al già citato D.M. 28 giugno 2012 ( “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012-2013” ), che, nel definire i programmi relativi ai requisiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, prevede che “le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali”: ne risulta evidente, come correttamente sottolinea l'Ordinanza di rimessione, “il riferimento della norma ad un accertamento da eseguirsi al momento del passaggio dello studente dalla scuola superiore all'università e dunque la dichiarata funzione alla quale la prova risponde: verificare la sussistenza – nello studente che aspira ad essere ammesso al sistema universitario – di requisiti di cultura pre-universitaria” ( pagg. 25 – 26 ).
- ancora, se la prova stessa è volta ad accertare la “predisposizione per le discipline oggetto dei corsi”, è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema ( e cioè già iscritti ad università italiane o straniere ) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l'impegno complessivo di apprendimento ( v. art. 5 del D.M. n. 270/2004 ) dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute;
- non a caso, allora, i già richiamati commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 danno rilievo esclusivo, in sede ed ai fini del trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, al riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente, “secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione”;
In assenza, in definitiva, di specifiche, contrarie disposizioni di legge ( atteso che, come risulta dall'excursus sopra compiuto, l'art. 4 della legge n. 264/1999 non è applicabile all'ipotesi del trasferimento di studenti universitarii da un Ateneo straniero ad uno nazionale ), potrà legittimamente dispiegarsi, nella materia de qua, la sola autonomia regolamentare di ciascun ateneo che, anche eventualmente condizionando l'iscrizione-trasferimento al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto:
- stabilirà le modalità di valutazione dell'offerta potenziale dell'ateneo ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti - nell'àmbito delle disponibilità per trasferimenti stabilirà le modalità di graduazione delle domande;
- fisserà criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, anche prevedendo “colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute” ( art. 3, comma 8, del D.M. 16 marzo 2007 );
- in tale àmbito determinerà i criteri, con i quali i crediti riconosciuti ( in termini di esami sostenuti ed eventualmente di frequenze acquisite ) si tradurranno nell'iscrizione ad un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento didattico della singola università per la generalità degli studenti ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo.
4.- Alla luce dei principi enunciati dalla Adunanza plenaria, l'appello in esame non può trovare pertanto accoglimento posto che , come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il diniego di iscrizione è stato opposto dall'Università de L'Aquila sulla base della mera circostanza secondo cui gli studenti universitari qui appellati non si erano sottoposti ai test di ingresso previsti per il primo anno di iscrizione dalla legislazione nazionale suindicata.
Senonchè una tale interpretazione è contrastante con la normativa nazionale come interpretata dalla sentenza della Adunanza plenaria, che peraltro si pone in perfetta linea di coerenza con le coordinate desumibili dall'ordinamento comunitario.
Ed infatti se è pur vero che l'ordinamento comunitario garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle procedure di ammissione, che non risultano armonizzate ciò, tuttavia, lungi dal confermare la veduta tesi restrittiva, significa soltanto che il possesso dei requisiti di ammissione ad un ateneo europeo non dà di per sé “diritto” al trasferimento dello studente in qualsiasi altro Ateneo di diverso Stato dell'Unione Europea.
Ma negare tout court il diritto al trasferimento in Italia degli studenti provenienti da Università di altri Paesi UE sarebbe contrario al principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitarii ( art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ), suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell'istruzione tenuto conto delle competenze attribuite all'Unione per il sostegno e completamento dell'azione degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale ( art. 6, lettera e), del Trattato ), nonché degli obiettivi dell'azione dell'Unione fissati dall'art. 165 n. 2 secondo trattino del Trattato stesso, teso proprio a “favorire la mobilità degli studenti …, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio”.
Ferma, dunque, la non equipollenza delle competenze e degli standard formativi richiesti per l'accesso all'istruzione universitaria nazionale ( sì che non sarebbe predicabile l'equivalenza del superamento della prova di ammissione ad un'università straniera con quella prevista dall'ordinamento nazionale ), una limitazione, da parte degli Stati membri, all'accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia ( qual è indubbiamente la necessità del superamento, ai fini dell'accesso stesso, di una prova selettiva nazionale predisposta, come s'è visto, ai soli fini della iscrizione al primo anno, in quanto volta ad accertare la “predisposizione” ad un corso di studi in realtà già in parte compiuto da chi intenda iscriversi ad uno degli anni successivi ), si pone in contrasto con il predetto principio di libertà di circolazione.
La stessa Corte di Giustizia ha confortato tale tesi con la sentenza 13 aprile 2010, n. 73 resa nel procedimento C-73/08, affermando che, se è pur vero che il diritto comunitario non arreca pregiudizio alla competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei loro sistemi di istruzione e di formazione professionale - in virtù degli artt. 165, n. 1, TFUE, e 166, n. 1, TFUE -, resta il fatto, tuttavia, che, nell'esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione e al libero soggiorno sul territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze 11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz e Gootjes-Schwarz, Racc. pag. I-6849, punto 70, nonché 23 ottobre 2007, cause riunite C-11/06 e C-12/06, Morgan e Bucher, Racc. pag. I-9161, punto 24).
5.-In definitiva, ciò che soltanto appare compatibile con l'ordinamento comunitario è che sia lasciata all'autonomia dell'università il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero ( e dunque anche quelli non sfociati in un “titolo” ivi conseguito ), tenendo conto del dato sostanziale costituito dalla completezza, esaustività, corrispondenza dei corsi da accreditare con gli omologhi corsi nazionali, prendendo in considerazione i contenuti formativi del corso di studi seguito all'estero con riferimento alle discipline oggetto d'esame; potere, questo, rispetto al quale completamente ultronea risulta la pretesa di effettuazione di una preliminare verifica della “predisposizione” a studi già in parte compiuti.
Detta norma consente anche di superare qualsiasi dubbio di discriminazione fra studenti universitari provenienti da università italiane ( che comunque hanno a suo tempo superato, ai fini dell'accesso all'università di provenienza, una prova di ammissione ex art. 4 della legge n. 264/1999 ) e studenti universitari provenienti da università straniere ( che una prova di ammissione alla stessa non abbiano sostenuto o che comunque abbiano superato una prova di tal fatta del tutto irrilevante per l'ordinamento nazionale ), giacché il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo ( art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo"; v. anche l'art. 2, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone che - ai fini della realizzazione della autonomia didattica di cui all'art. 11 della legge n. 341 del 1990 - le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento, nonché l'art. 11, comma 9, dello stesso D.M., che, a proposito dei regolamenti didattici di ateneo, prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale ).
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
7.- In considerazione delle riferite oscillazioni giurisprudenziali sul tema registrate prima dell'intervento (iudicio pendente) della Adunanza plenaria, si ritiene opportuno far luogo alla compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
30-08-2015 13:12
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