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Sentenza

Sulla tempestività della notifica dei ricorsi in riassunzione del giudizio a seg...
Sulla tempestività della notifica dei ricorsi in riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di inammissibilità per carenza giurisdizione.
T.A.R. Toscana, Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 68

N. 00068/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00908/2009 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2009, proposto da:
Milvia Ciolli, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso il suo studio (Studio Legale Lessona) in Firenze, Via dei Rondinelli 2;

contro

il Comune di Vaglia in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Masaccio 172;

nei confronti di

il Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana - CAVET in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Carullo e Filomena Fasciano, con domicilio eletto presso l'avv. Nino Scripelliti in Firenze, Via S. Reparata 40;

per la declaratoria del diritto e la condanna

- al risarcimento del danno conseguente all'illecita ablazione dei terreni di proprietà della ricorrente occupati e utilizzati per realizzare la circonvallazione stradale dell'abitato di Vaglia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- al risarcimento del danno e/o al pagamento dell'indennità per tutto il periodo in cui la ricorrente è stata privata della disponibilità dei propri terreni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vaglia e del Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana - CAVET;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora Milvia Ciolli è proprietaria di terreni e fabbricati siti nel comune di Vaglia, parte dei quali sono stati occupati al fine di realizzare la circonvallazione viaria dell'abitato.

A seguito di un accordo intercorso tra il medesimo Comune di Vaglia e le imprese T.A.V. s.p.a., Italferr-Sistav s.p.a. e Fiat s.p.a. per effettuare diversi interventi volti ad attenuare l'impatto conseguente alla costruzione della nuova linea ferroviaria veloce Firenze-Bologna, e di una successiva convenzione stipulata dal Comune con il Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana – CAVET (nel seguito: “CAVET”), in cui quest'ultimo si è impegnato alla progettazione ed esecuzione, tra l'altro, della circonvallazione suddetta è stata disposta l'espropriazione di parte dei terreni della sig.ra Ciolli i quali, con ordinanza 21 ottobre 1999 n. 106, sono stati occupati in via d'urgenza autorizzando CAVET alla presa di possesso delle aree. Il periodo di occupazione era stabilito nel massimo di cinque anni.

Dopo una modifica progettuale l'opera è stata realizzata e consegnata alla Regione Toscana, in quanto strada regionale, e successivamente alla Provincia di Firenze quale gestore della viabilità. Successivamente è stata determinata e depositata l'indennità provvisoria di esproprio, non accettata dall'espropriata, ed è quindi stato emanato il decreto dirigenziale 29 dicembre 2006 n. 142 con cui è stata disposta la definitiva ablazione dei terreni della sig.ra Ciolli, per metri quadrati 6.474. Essa ha allora citato il Comune di Vaglia innanzi al Tribunale Civile di Firenze per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'accessione invertita; l'Amministrazione Comunale, costituitasi in giudizio, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa di CAVET in qualità di responsabile dei danni lamentati.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza 5 novembre 2008 n. 3835, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

La causa è quindi stata riassunta innanzi a questo Tribunale Amministrativo con il presente ricorso, notificato il 23 maggio 2009 e depositato il 3 giugno 2009, lamentando illegittimità e illiceità dell'occupazione dei terreni in quanto il decreto di esproprio è stato adottato il 29 dicembre 2006, dopo la scadenza del termine finale sia del provvedimento di occupazione d'urgenza che della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Si è costituito CAVET eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, in quanto la riassunzione della causa innanzi a questo Tribunale Amministrativo sarebbe stata effettuata tardivamente ai sensi dell'art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, con conseguente caducazione degli effetti processuali e sostanziali dell'originaria domanda proposta al Tribunale civile di Firenze e prescrizione del credito risarcitorio vantato. Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva poiché l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di esproprio sarebbe il Comune di Vaglia, che non avrebbe trasferito alcun potere ablatorio ed anzi, lo avrebbe esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi conseguenti al compimento delle procedure amministrative, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercorsa. Nel merito, contesta la quantificazione dei danni effettuata dalla ricorrente.

Si è costituito anche il Comune di Vaglia eccependo difetto di legittimazione passiva e contestando la pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente, ed ha anche proposto ricorso incidentale notificato il 23 giugno 2009 e depositato il 26 giugno 2009, con il quale chiede che venga accertata l'esclusiva responsabilità di CAVET che a suo dire, in base alla convenzione intercorsa era tenuto ad assolvere agli adempimenti amministrativi incluso il pagamento degli indennizzi. Con memoria depositata il 7 novembre 2014 ha inoltre avanzato istanza istruttoria per acquisizione documentale.

In memoria finale la ricorrente, preso atto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, chiede che venga disposto un termine a favore delle Amministrazioni resistenti affinché valutino l'emissione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 e, comunque, di accertare la misura del danno conseguente all'illegittima detenzione dei beni, con conseguente condanna delle stesse al risarcimento per equivalente comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria, previo eventuale svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettivo valore del bene.

CAVET, in memoria di replica, deduce che il decreto di esproprio, pur tardivo, non è stato impugnato dalla ricorrente e sarebbe quindi pienamente valido ed efficace, sicché con la sua emanazione sarebbe avvenuta la traslazione della proprietà dei fondi occupati. La richiesta di consulenza tecnica sarebbe poi inammissibile perché tenderebbe a colmare le carenze probatorie in ordine al valore dei beni oggetto di giudizio.

All'udienza del 19 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Deve essere respinta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata da CAVET. È infatti fuori luogo il richiamo al disposto di cui all'art. 59 della l. 69/2009 poiché quest'ultima è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, ed è quindi entrata in vigore il 4 luglio 2009. All'epoca dei fatti non esisteva ancora una disposizione legislativa che disciplinasse la riassunzione del processo a seguito di una sentenza declaratoria del difetto di giurisdizione; l'unico dato certo era la sentenza della Sezione sesta del Consiglio di Stato 13 maggio 2008, n. 2231, la quale in applicazione analogica dell'art 50 c.p.c. stabiliva, ai fini della riassunzione, un termine di sei mesi. Di tale principio è stata fatta applicazione da questo Tribunale Amministrativo in diverse occasioni (T.A.R. Toscana I, 26 marzo 2009 n. 538, Sez. II, 06 maggio 2009 n. 771).

Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Firenze, come ricordato dalla stessa difesa di CAVET, è stata notificata il 15 gennaio 2009; il presente ricorso è stato notificato il 23 maggio 2009 e depositato il 3 giugno 2009 e quindi il termine suddetto, che si ripete all'epoca costituiva l'unico dato certo in materia, risulta ampiamente rispettato.

L'eccezione di inammissibilità, e con essa anche quella di prescrizione, formulate da CAVET devono quindi essere respinte.

3. Il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, accogliere l'istanza istruttoria formulata dalla difesa comunale e pertanto ordina a CAVET di produrre le deliberazioni cui si riferiscono le note dallo stesso inviate il 15 marzo 2005 al Comune di Vaglia e alla ricorrente. La produzione dovrà avvenire mediante deposito nella Segreteria della Prima sezione di questo Tribunale Amministrativo, da effettuare entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge le eccezioni di inammissibilità e prescrizione e ordina a CAVET la produzione dei documenti di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.

Rinvia la trattazione all'udienza pubblica del 26 giugno 2015.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese è rinviata alla sentenza definitiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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